Art. 7 Riconversione verso altre colture 1. Nelle aree infette da Xylella, con esclusione delle zone in cui si applicano le misure di contenimento, nelle quali si intende realizzare investimenti finalizzati alla riconversione produttiva, possono essere concessi contributi in base a criteri determinati dalla Regione Puglia. 2. Possono beneficiare del contributo di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli situati nella zona infetta, proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati. 3. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta non vincolante regionale, previo parere del comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22. La Regione Puglia mette in atto ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione, con interventi analoghi finanziati attraverso altri strumenti di intervento. 4. All'attuazione della presente misura, in prima applicazione, sono destinati 25 milioni di euro. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi, alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.