Art. 9 
 
            Sostegno al reddito: interventi compensativi 
                  in favore delle imprese agricole 
 
  1.  In  favore  delle  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni
superiori al 30% della Produzione lorda  vendibile  (PLV)  a  seguito
della diffusione della Xylella fastidiosa  nei  territori  delimitati
della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi
ai  sensi  del  decreto  legislativo   n.   102/2004   e   successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti e alle condizioni stabilite
dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in prima applicazione,  sono
stanziati 120 milioni di euro. 
  3.  La  Regione  Puglia  procede   alla   delimitazione   dell'area
interessata, alla quantificazione  dei  danni  subiti  dalle  imprese
agricole  interessate  dalla  diffusione  del  batterio  nei  termini
indicati dall'art. 1, comma 523, della legge n. 160 del  27  dicembre
2019, in deroga alle disposizioni di cui  all'art.  6,  comma  1  del
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  recante  «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38». 
  4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  limitato  ad  una
sola annata agraria ad eccezione delle imprese  che  si  impegnano  a
proseguire l'attivita' agricola attraverso coltivazioni arboree, alle
condizioni stabilite dal decreto di cui al successivo  comma  5,  nei
confronti delle quali il contributo puo'  essere  assicurato  per  un
periodo non superiore a tre anni, ai sensi della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, art. 1, comma 523. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono stabiliti i criteri, le priorita' e  le  procedure  di
attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1,  comma  523,
ai fini della concessione del contributo compensativo  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi.