Art. 4 Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego 1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,))si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.