Art. 14 
 
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito  Sportivo  per  le
  esigenze  di  liquidita'  e  concessione  di  contributi  in  conto
  interessi sui finanziamenti 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita'  delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,
degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle
societa' sportive dilettantistiche ((iscritte nel registro  istituito
ai sensi dell'))articolo  5,  comma  2,  lettera  c),  del  ((decreto
legislativo)) 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini,  e'  costituito  un
apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30  milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto  del  fondo
e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria  centrale
intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le
predette  risorse  per  essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle
associazioni e delle societa'  sportive  dilettantistiche  ((iscritte
nel registro istituito ai sensi dell'))articolo 5, comma  2,  lettera
c), del ((decreto legislativo)) 23 luglio 1999  n.  242,  secondo  le
modalita' stabilite dal  Comitato  di  Gestione  dei  Fondi  Speciali
dell'Istituto  per  il  Credito  Sportivo.  Per  tale   funzione   e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  ((3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari,  in  termini
di saldo netto e di indebitamento netto, a 35  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per
il medesimo anno 2020, si provvede, quanto  a  35  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e,  quanto  a  5
milioni  di  euro,  mediante  utilizzo   delle   risorse   rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  dell'articolo
13 del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 90 della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
                "Art.  90  (Disposizioni  per  l'attivita'   sportiva
          dilettantistica) 
                1. - 11-bis. Omissis 
                12. Presso l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 23 luglio 1999  n.  242  (Riordino  del
          Comitato olimpico nazionale italiano -  C.O.N.I.,  a  norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                "Art. 5. Compiti del consiglio nazionale. 
                1. - 1-bis. Omissis 
                2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 
                  a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi  di
          competenza,  nonche'   i   relativi   atti   di   indirizzo
          interpretativo ed applicativo; 
                  b) stabilisce  i  principi  fondamentali  ai  quali
          devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento  ai  fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
          delle  discipline  sportive  associate,   degli   enti   di
          promozione  sportiva  e  delle  associazioni   e   societa'
          sportive; 
                  c)  delibera  in   ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni
          sportive  nazionali,   delle   societa'   ed   associazioni
          sportive,  degli  enti  di   promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite  e  di  altre  discipline  sportive
          associate al C.O.N.I. e alle federazioni,  sulla  base  dei
          requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a  tal  fine
          anche della rappresentanza e del carattere  olimpico  dello
          sport,  dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e   della
          tradizione sportiva della disciplina; 
                  d)  stabilisce,  in   armonia   con   l'ordinamento
          sportivo   internazionale   e   nell'ambito   di   ciascuna
          federazione sportiva nazionale o della disciplina  sportiva
          associata,  criteri  per  la   distinzione   dell'attivita'
          sportiva dilettantistica da quella professionistica; 
                  e)  stabilisce  i  criteri  e  le   modalita'   per
          l'esercizio  dei  controlli  sulle   federazioni   sportive
          nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
          di promozione sportiva riconosciuti; 
                  e-bis) stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
          esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
          nazionali sulle societa' sportive di  cui  all'articolo  12
          della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo  di  garantire
          il  regolare  svolgimento  dei   campionati   sportivi   il
          controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del
          1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso
          di verificata inadeguatezza dei controlli  da  parte  della
          federazione sportiva nazionale; 
                  e-ter)   delibera,   su   proposta   della   Giunta
          nazionale, il commissariamento delle  federazioni  sportive
          nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di
          gravi irregolarita' nella gestione o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento sportivo da parte degli organi  direttivi,
          ovvero   in   caso   di   constatata   impossibilita'    di
          funzionamento dei medesimi, o nel caso  in  cui  non  siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali; 
                  f) approva gli  indirizzi  generali  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica le delibere della giunta nazionale  relative  alle
          variazioni di bilancio; 
                  g)  esprime  parere   sulle   questioni   ad   esso
          sottoposte dalla giunta nazionale; 
                  h) svolge gli altri compiti previsti  dal  presente
          decreto e dallo statuto." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  della
          legge  24  dicembre  1957,  n.  1295  (Costituzione  di  un
          Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): 
                "Art. 5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo 5 del regolamento di cui al  D.M.  19  giugno
          2003, n. 179 del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI  a  norma
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.
          496, colpiti da  decadenza  per  i  quali  resta  salvo  il
          disposto  dell'articolo  90,  comma  16,  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289." 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 56 del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 13.