((Art. 14 - ter 
 
Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi
  relativi agli impianti a fune in servizio pubblico 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  di  pubblico
trasporto  mediante  impianti  a  fune,  le  scadenze  relative  alle
revisioni generali e speciali quinquennali  nonche'  quelle  relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento  dei
loro attacchi di estremita' sono prorogate di  dodici  mesi,  qualora
sia  trasmessa  prima  delle  suddette  scadenze   all'Autorita'   di
sorveglianza,   da   parte   del   direttore   o   del   responsabile
dell'esercizio, una dettagliata e completa  relazione  in  merito  ai
controlli effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  all'esito  delle
verifiche e delle prove  eseguite,  contenente  l'attestazione  della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non  e'  obbligatoria
la partecipazione dell'Autorita' di  sorveglianza  alle  verifiche  e
alle prove periodiche da effettuare da  parte  del  direttore  o  del
responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. 
  3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle
opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia'  stata
rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi. 
  4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1,  2
e 3 sono stabilite mediante  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  5. L'articolo 62-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
abrogato.))