Art. 17 
 
         Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2-bis, le  parole  «ad  elevato  valore  corrente  di
mercato e» sono soppresse; 
    b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  «La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di  tutela  degli
investitori nonche' di  efficienza  e  trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere,  per  un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso.». 
  ((1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori  agroalimentare  e
siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15
e 16 si applicano anche per perseguire  l'ulteriore  finalita'  della
tutela  del  mantenimento   dei   livelli   occupazionali   e   della
produttivita' nel territorio nazionale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
                "Art.   120   Obblighi   di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti 
                1. Ai fini della presente sezione,  per  capitale  di
          societa' per azioni  si  intende  quello  rappresentato  da
          azioni con diritto di voto. Nelle societa'  i  cui  statuti
          consentono la maggiorazione del diritto  di  voto  o  hanno
          previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
          si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 
                2. Coloro che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
                2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa' ad azionariato particolarmente diffuso. 
                3. 
                4.   La   CONSOB,   tenuto    anche    conto    delle
          caratteristiche   degli   investitori,    stabilisce    con
          regolamento: 
                  a) le variazioni delle partecipazioni indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
                  b) i criteri per il calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
                  c) il contenuto e le modalita' delle  comunicazioni
          e dell'informazione  del  pubblico,  nonche'  le  eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
                  d)  i  termini   per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione del pubblico; 
                  d-bis) i casi in cui le comunicazioni  sono  dovute
          dai possessori di strumenti finanziari dotati  dei  diritti
          previsti  dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del  codice
          civile; 
                  d-ter) i casi in cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
                  d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
                4-bis.   In   occasione    dell'acquisto    di    una
          partecipazione in emittenti quotati pari o  superiore  alle
          soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per  cento  del
          relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
          comma 1-bis, il soggetto che effettua le  comunicazioni  di
          cui ai commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve
          dichiarare gli obiettivi che ha  intenzione  di  perseguire
          nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono
          indicati sotto la responsabilita' del dichiarante: 
                  a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
                  b) se agisce solo o in concerto; 
                  c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
          nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente  o
          comunque  esercitare  un'influenza  sulla  gestione   della
          societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
          e le operazioni per metterla in opera; 
                  d) le sue intenzioni per quanto riguarda  eventuali
          accordi e patti parasociali di cui e' parte; 
                  e) se intende proporre l'integrazione o  la  revoca
          degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 
                La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento  i
          casi in  cui  la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,
          tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  soggetto   che
          effettua la dichiarazione o  della  societa'  di  cui  sono
          state acquistate le azioni. 
                La dichiarazione e' trasmessa alla  societa'  di  cui
          sono state acquistate le azioni e alla CONSOB,  nonche'  e'
          oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
          i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
          in attuazione del comma 4, lettere c) e d). 
                Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo
          185, se nel termine di sei mesi dalla  comunicazione  della
          dichiarazione  intervengono  cambiamenti  delle  intenzioni
          sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
          dichiarazione   motivata   deve   essere   senza    ritardo
          indirizzata alla societa' e  alla  CONSOB  e  portata  alla
          conoscenza del pubblico secondo le medesime  modalita'.  La
          nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il  termine  di
          sei mesi citato nel primo periodo del  presente  comma.  La
          CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da  esigenze  di
          tutela  degli   investitori   nonche'   di   efficienza   e
          trasparenza del mercato  del  controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel  primo  periodo
          del presente comma una soglia del 5 per cento per  societa'
          ad azionariato particolarmente diffuso. 
                5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni previste  dal  comma  2  o  la  dichiarazione
          prevista dal comma 4-bis non  puo'  essere  esercitato.  In
          caso di inosservanza, si applica l'articolo  14,  comma  6.
          L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla  Consob
          entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7. 
                6. Il comma 2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate."