Art. 26 
 
Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
                            elettroniche 
 
  1. All'articolo 17 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Al  fine  di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza  applicazione  di
interessi e sanzioni: 
    a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare  dell'anno  di
riferimento, qualora  l'ammontare  dell'imposta  da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno  sia
inferiore a 250 euro; 
    b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare  dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel  primo  e  secondo  trimestre  solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del  decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  esigenze  indifferibili),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 17. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
                1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno  2019,   n.   58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    a) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:
          "In caso di ritardato, omesso o  insufficiente  versamento,
          l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al  contribuente   con
          modalita'  telematiche  l'ammontare   dell'imposta,   della
          sanzione amministrativa dovuta ai sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,
          ridotta ad un terzo, nonche' degli  interessi  dovuti  fino
          all'ultimo   giorno   del   mese   antecedente   a   quello
          dell'elaborazione della comunicazione; se  il  contribuente
          non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
          dovute  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate   procede   all'iscrizione   a   ruolo   a   titolo
          definitivo."; 
                  b) al quarto periodo: le parole "di  cui  al  primo
          periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  comma"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo". 
                1-bis.  Al  fine  di  semplificare  e   ridurre   gli
          adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta  di
          bollo  puo'  essere  effettuato,  senza   applicazione   di
          interessi e sanzioni: 
                  a) per il primo trimestre, nei termini previsti per
          il versamento dell'imposta relativa  al  secondo  trimestre
          solare  dell'anno  di  riferimento,   qualora   l'ammontare
          dell'imposta da versare per le fatture elettroniche  emesse
          nel primo trimestre solare dell'anno sia  inferiore  a  250
          euro; 
              b) per  il  primo  e  secondo  trimestre,  nei  termini
          previsti per il versamento dell'imposta relativa  al  terzo
          trimestre  solare   dell'anno   di   riferimento,   qualora
          l'ammontare  dell'imposta  da  versare   per   le   fatture
          elettroniche emesse nel primo e  secondo  trimestre  solare
          dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro."