Art. 38 
 
            Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
                    per la medicina convenzionata 
 
  1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative
in corso per  la  definizione  contrattuale  dell'accordo  collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita'  connesse  al  contenimento  dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la  durata  dell'emergenza  e  salvo
quanto previsto dal comma 2, ((e' riconosciuto ai medici di  medicina
generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle
quote capitaria e oraria ai contenuti economici)) previsti  dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   settore
regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019  su  proposta
della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  e  parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati. 
  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le  trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro  sei  mesi  dalla
fine dell'emergenza secondo le  procedure  ordinarie,  anche  tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in
cui non si provveda alla conclusione  delle  trattative  nei  termini
previsti ((cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1)). 
  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato  anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei  medici  per  tutta  la
giornata, anche con l'ausilio del personale di  studio,  in  modo  da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso. 
  4. I medici di Medicina generale e i pediatri di libera  scelta  si
dotano, con  oneri  a  proprio  carico,  di  sistemi  di  piattaforme
digitali che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso
in cui non siano dotati  di  dispositivi  di  protezione  individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni,  per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali. 
  5. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici  di  pulsiossimetri  che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza  cardiaca
durante il  videoconsulto.  Il  medico  si  avvarra'  delle  fasi  di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti  dal
paziente, per un orientamento  che  definisca  le  successive  azioni
cliniche necessarie in accordo con  i  percorsi  definiti  a  livello
regionale. 
  6. Per le medesime finalita' di cui al comma  1  ((e'  riconosciuto
agli   specialisti   ambulatoriali   l'adeguamento   immediato    del
trattamento economico ai contenuti economici)) previsti dall'Atto  di
indirizzo per il  rinnovo  dell'accordo  collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   settore
regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 su  proposta  della  Conferenza
delle regioni  e  delle  province  autonome  e  parere  positivo  del
Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo   si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                "449.   Per   fare   fronte    al    fabbisogno    di
          apparecchiature   sanitarie   finalizzate    a    garantire
          l'espletamento delle prestazioni di competenza  dei  medici
          di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta,
          al fine di migliorare il processo  di  presa  in  cura  dei
          pazienti  nonche'  di  ridurre  il  fenomeno  delle   liste
          d'attesa,  e'  autorizzato  un  contributo  pari  ad   euro
          235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo  20
          della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  come  rifinanziato  da
          ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre
          2018,  n.  145,  nell'ambito  delle  risorse   non   ancora
          ripartite alle regioni. I  trasferimenti  in  favore  delle
          regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni
          predisposto e approvato nel rispetto dei parametri  fissati
          con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il
          31 gennaio  2020,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Con  il  medesimo
          decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui
          al presente comma alle regioni, in quota  capitaria,  e  le
          modalita' con cui le medesime  regioni,  nell'ambito  degli
          accordi integrativi  regionali,  individuano  le  attivita'
          assistenziali all'interno delle  quali  saranno  utilizzati
          dispositivi  medici  di  supporto,   privilegiando   ambiti
          relativi  alla  fragilita'   e   alla   cronicita',   anche
          prevedendo  l'utilizzo   di   strumenti   di   telemedicina
          finalizzati alla second opinion,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica."