Art. 42 
 
Disposizioni   urgenti   per   disciplinare    il    Commissariamento
  dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
 
  1. Per le  esigenze  di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
province  autonome  ((di  Trento  e  di  Bolzano)),  e'  nominato  un
commissario straordinario  per  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in  cui  e'
in  carica,   tutti   i   poteri   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione che lo statuto dell'Agenzia,  approvato  con  decreto
del Ministro della salute in data 18 maggio  2018,  attribuisce  ((al
presidente e al direttore generale)),  che  decadono  automaticamente
con l'insediamento del commissario.  Il  commissario  e'  scelto  tra
esperti  di  riconosciuta  competenza  in   diritto   sanitario,   in
organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio
sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione.  Il  mandato
del commissario cessa  alla  conclusione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento
della nomina, abbia  altro  incarico  in  corso,  puo'  continuare  a
svolgerlo, per la durata del mandato di cui  al  presente  comma,  in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11  e  14  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario  e'  corrisposto  un
compenso determinato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((tranne  che
nel caso di cumulo con altro incarico per il quale gia' percepisca un
compenso.)) 
  2.  Nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  di  ricerca   e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione  di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria  all'emergenza,
monitorando l'adozione,  l'aggiornamento  e  l'attuazione  dei  piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero  della  salute
prot. GAB 2627 in  data  1°  marzo  2020  ((e  delle  sue  successive
integrazioni)); assicura il necessario supporto ((tecnico-operativo))
e  giuridico-amministrativo  alle  regioni,  anche  per  superare  le
eventuali  criticita'  riscontrate  e  per  garantire,   nella   fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e  la  effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani
e le azioni  di  competenza  del  commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale  fine  ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in
coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono  per
l'emergenza COVID-19 ((ai  sensi  dell'articolo  18)),  comma  1  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra  il
Ministero della salute e le regioni  svolto  dall'Agenzia,  supporta,
attraverso  l'esercizio   delle   attivita'   istituzionali   proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle
direttive  del  Ministro  della  salute  finalizzate  alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare  riferimento
agli ((articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies)) del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e  territoriali,
ai rapporti con  gli  erogatori  pubblici  e  privati,  nonche'  alle
disposizioni di  ogni  ulteriore  atto  normativo  ed  amministrativo
generale adottato  per  fronteggiare  l'emergenza,  come  recepito  e
delineato  per  ciascuna  regione   nei   Programmi   operativi   per
l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1. 
  ((4. Il commissario coadiuva altresi')) le direzioni  generali  del
Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore  obiettivo
indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di  direttive,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema
sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni  in  materia
          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190): 
                "Art.    11    Incompatibilita'     tra     incarichi
          amministrativi di  vertice  e  di  amministratore  di  ente
          pubblico e cariche di componenti degli organi di  indirizzo
          nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
                1. Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi
          di amministratore di ente pubblico  di  livello  nazionale,
          regionale e locale, sono incompatibili  con  la  carica  di
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice
          Ministro,   sottosegretario   di   Stato   e    commissario
          straordinario del Governo  di  cui  all'articolo  11  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
                2. Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore
          di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: 
                  a) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio della regione che ha conferito l'incarico; 
                  b) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni  avente  la  medesima  popolazione  della   medesima
          regione; 
                  c) con la carica  di  presidente  e  amministratore
          delegato  di  un  ente  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico da parte della regione. 
                3. Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni  di  una  provincia,  di  un   comune   con
          popolazione superiore ai 15.000 abitanti  o  di  una  forma
          associativa  tra  comuni  avente  la  medesima  popolazione
          nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di
          livello provinciale o comunale sono incompatibili: 
                  a) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio  della  provincia,  del  comune  o  della   forma
          associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; 
                  b) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio  della  provincia,  del  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni avente la  medesima  popolazione,  ricompresi  nella
          stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
          l'incarico; 
                  c)  con  la  carica  di  componente  di  organi  di
          indirizzo  negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico da  parte  della  regione,  nonche'  di  province,
          comuni con popolazione superiore ai 15.000  abitanti  o  di
          forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione
          abitanti della stessa regione." 
                "Art. 14 Incompatibilita' tra incarichi di  direzione
          nelle Aziende sanitarie  locali  e  cariche  di  componenti
          degli organi di indirizzo  politico  nelle  amministrazioni
          statali, regionali e locali 
                1. Gli incarichi  di  direttore  generale,  direttore
          sanitario  e   direttore   amministrativo   nelle   aziende
          sanitarie  locali  sono  incompatibili  con  la  carica  di
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice
          Ministro,   sottosegretario   di   Stato   e    commissario
          straordinario del Governo  di  cui  all'articolo  11  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  di  amministratore  di  ente
          pubblico o ente di diritto privato  in  controllo  pubblico
          nazionale che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o
          finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale   o   di
          parlamentare. 
                2. Gli incarichi  di  direttore  generale,  direttore
          sanitario  e   direttore   amministrativo   nelle   aziende
          sanitarie locali di una regione sono incompatibili: 
                  a) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio della regione interessata ovvero con la carica di
          amministratore di ente pubblico o ente di  diritto  privato
          in controllo pubblico  regionale  che  svolga  funzioni  di
          controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
          regionale; 
                  b) con la carica di componente della giunta  o  del
          consiglio di una provincia, di un  comune  con  popolazione
          superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
          comuni  avente  la  medesima  popolazione  della   medesima
          regione; 
                  c) con la carica  di  presidente  e  amministratore
          delegato di enti di diritto privato in  controllo  pubblico
          da parte della regione, nonche'  di  province,  comuni  con
          popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  di   forme
          associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
          stessa regione." 
              Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, e  122,
          comma 2, del citato decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                "Art. 18 Rifinanziamento fondi 
                1.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato,  in
          relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da
          quelli di cui al decreto-legge 9  marzo  2020,  n.  14,  e'
          incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
          regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  e  gli
          enti dei rispettivi servizi sanitari regionali  provvedono,
          sulla  contabilita'  dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
          centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco
          "COV 20", garantendo pertanto  una  tenuta  distinta  degli
          accadimenti contabili legati alla  gestione  dell'emergenza
          che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di  cui
          al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione e'
          tenuta a redigere un apposito Programma  operativo  per  la
          gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del
          Ministero  della  salute  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei
          predetti Ministeri congiuntamente." 
                "Art. 122 Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
                1. Omissis 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite." 
              Il testo dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n.  18,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 32. 
              Il testo dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 39. 
              Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 5-sexies del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art.   4-bis   Unita'   speciali   di    continuita'
          assistenziale 
                1. Al  fine  di  consentire  al  medico  di  medicina
          generale o al pediatra di libera  scelta  o  al  medico  di
          continuita'   assistenziale   di   garantire    l'attivita'
          assistenziale ordinaria, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano  istituiscono,  entro  dieci  giorni
          dalla  data  del  10  marzo  2020,  presso  una   sede   di
          continuita'  assistenziale  gia'  esistente,   una   unita'
          speciale ogni 50.000 abitanti per la  gestione  domiciliare
          dei pazienti affetti da COVID-19  che  non  necessitano  di
          ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e' costituita da un
          numero di medici pari a quelli gia' presenti nella sede  di
          continuita'  assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte
          dell'unita' speciale: i  medici  titolari  o  supplenti  di
          continuita' assistenziale;  i  medici  che  frequentano  il
          corso di formazione specifica in medicina generale; in  via
          residuale, i laureati in medicina e chirurgia  abilitati  e
          iscritti all'ordine di  competenza.  L'unita'  speciale  e'
          attiva sette giorni su  sette,  dalle  ore  8,00  alle  ore
          20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito  della  stessa
          ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro  per
          ora. 
                2. Il medico di medicina generale o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
                3.  Il  triage  per  i   pazienti   che   si   recano
          autonomamente  in  pronto  soccorso  deve  avvenire  in  un
          ambiente   diverso   e   separato   dai   locali    adibiti
          all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al  fine  di
          consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
          le ordinarie attivita' assistenziali. 
                4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          efficacia  limitatamente  alla  durata   dello   stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita  dalla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020." 
                "Art. 5-sexies Attuazione degli adempimenti  previsti
          per il sistema sanitario 
                1. Al fine di impiegare il personale sanitario  delle
          strutture  pubbliche  o  private   prioritariamente   nella
          gestione dell'emergenza, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano possono rimodulare o  sospendere  le
          attivita' di ricovero e  ambulatoriali  differibili  e  non
          urgenti, ivi incluse quelle erogate  in  regime  di  libera
          professione intramuraria. 
                2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati
          a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, ai sensi dell'articolo  17,  paragrafo  2,  della
          direttiva  2003/88/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  4  novembre  2003,  non  si  applicano  le
          disposizioni  sui  limiti  massimi  di  orario  di   lavoro
          prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro  di
          settore,  a  condizione  che  venga   loro   concessa   una
          protezione  appropriata,  secondo   modalita'   individuate
          mediante   accordo    quadro    nazionale,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  unitarie  e  le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative." 
              La citata ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          Protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2020, n. 32.