Art. 9 
 
          Disposizioni in materia di concordato preventivo 
                  e di accordi di ristrutturazione 
 
  ((1. I termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi,  degli
accordi di ristrutturazione,  degli  accordi  di  composizione  della
crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza  in  data
successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi. 
  2. Nei procedimenti di concordato preventivo e  per  l'omologazione
degli  accordi  di  ristrutturazione))  pendenti  alla  data  del  23
febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino  all'udienza  fissata
per l'((omologazione)), istanza al tribunale per la concessione di un
termine non superiore a novanta giorni per il deposito  di  un  nuovo
piano e di una nuova proposta di concordato  ai  sensi  dell'articolo
161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo  di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e'  prorogabile.  L'istanza  e'
inammissibile  se  presentata  nell'ambito  di  un  procedimento   di
concordato preventivo nel  corso  del  quale  e'  gia'  stata  tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell'accordo    di
ristrutturazione    deposita    sino    all'udienza    fissata    per
l'((omologazione)) una memoria  contenente  l'indicazione  dei  nuovi
termini, depositando  altresi'  la  documentazione  che  comprova  la
necessita' della modifica dei termini. Il  differimento  dei  termini
non  puo'  essere  superiore  di  sei  mesi  rispetto  alle  scadenze
originarie. Nel  procedimento  per  ((omologazione))  del  concordato
preventivo  il  Tribunale  acquisisce  il  parere   del   Commissario
giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei  presupposti
di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, procede all'((omologazione)), dando espressamente atto  delle
nuove scadenze. 
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine  di  cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale,  puo',  prima  della
scadenza, presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore
proroga sino a novanta  giorni,  anche  nei  casi  in  cui  e'  stato
depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L'istanza
indica gli elementi  che  rendono  necessaria  la  concessione  della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale,  acquisito  il
parere del Commissario giudiziale se  nominato,  concede  la  proroga
quando ritiene che l'istanza  si  basa  su  concreti  e  giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal  debitore
che ha ottenuto  la  concessione  del  termine  di  cui  all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il
Tribunale provvede in camera  di  consiglio  omessi  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma  settimo,  primo  periodo,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  concede  la  proroga  quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  ((5-bis. Il debitore che, entro la data del 31  dicembre  2021,  ha
ottenuto la concessione dei termini di cui  all'articolo  161,  sesto
comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, puo', entro i  suddetti  termini,  depositare  un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto  un
piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera
d), del medesimo regio  decreto  n.  267  del  1942,  pubblicato  nel
registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla
pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e  la
regolarita' della  documentazione,  dichiara  l'improcedibilita'  del
ricorso  presentato  ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto  comma,  o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942. 
  5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo  regio  decreto
n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli  articoli  161,  177,  180  e
          182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa): 
                "Art. 161 (Domanda di concordato) 
                La  domanda  per  l'ammissione  alla   procedura   di
          concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
          dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
          propria sede  principale;  il  trasferimento  della  stessa
          intervenuto nell'anno antecedente al deposito  del  ricorso
          non rileva ai fini della individuazione della competenza. 
                Il debitore deve presentare con il ricorso: 
                  a)  una  aggiornata  relazione   sulla   situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
                  b)  uno  stato  analitico   ed   estimativo   delle
          attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei   creditori,   con
          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di
          prelazione; 
                  c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti  reali  o
          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
                  d) il valore dei beni  e  i  creditori  particolari
          degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
                  e) un piano  contenente  la  descrizione  analitica
          delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta;
          in  ogni  caso,  la  proposta  deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
                Il  piano  e  la  documentazione  di  cui  ai   commi
          precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma,  lett.  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano. 
                Per la societa' la domanda deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
                La domanda di concordato e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
          172. 
                L'imprenditore puo' depositare il ricorso  contenente
          la domanda di concordato  unitamente  ai  bilanci  relativi
          agli  ultimi  tre  esercizi  e  all'elenco  nominativo  dei
          creditori  con  l'indicazione   dei   rispettivi   crediti,
          riservandosi di presentare  la  proposta,  il  piano  e  la
          documentazione di cui ai commi secondo  e  terzo  entro  un
          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e
          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di
          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello
          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino
          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il
          debitore puo' depositare  domanda  ai  sensi  dell'articolo
          182-bis, primo comma. In mancanza,  si  applica  l'articolo
          162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che  fissa
          il termine di cui  al  primo  periodo,  il  tribunale  puo'
          nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
          secondo comma, n. 3; si  applica  l'articolo  170,  secondo
          comma. Il commissario giudiziale,  quando  accerta  che  il
          debitore ha posto in essere  una  delle  condotte  previste
          dall'articolo  173,  deve   riferirne   immediatamente   al
          tribunale  che,  nelle  forme  del  procedimento   di   cui
          all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle  condotte
          stesse, puo',  con  decreto,  dichiarare  improcedibile  la
          domanda e, su istanza del  creditore  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero, accertati i  presupposti  di  cui  agli
          articoli 1 e 5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con
          contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. 
                Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
          all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
          di straordinaria amministrazione previa autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
                Con il decreto che fissa il termine di cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Quando
          risulta  che   l'attivita'   compiuta   dal   debitore   e'
          manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
          e del piano, il  tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il
          debitore e il commissario giudiziale se nominato,  abbrevia
          il termine fissato con il decreto di cui  al  sesto  comma,
          primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire  i
          creditori. 
                La domanda di cui al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
                Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  22,
          primo  comma,  quando  pende   il   procedimento   per   la
          dichiarazione di fallimento il  termine  di  cui  al  sesto
          comma  del  presente  articolo  e'  di   sessanta   giorni,
          prorogabili, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni." 
                "Art.  177  (Maggioranza   per   l'approvazione   del
          concordato) 
                Il  concordato  e'  approvato   dai   creditori   che
          rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi  al  voto.
          Ove  siano  previste  diverse  classi  di   creditori,   il
          concordato e' approvato se  tale  maggioranza  si  verifica
          inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste  al
          voto piu' proposte di  concordato  ai  sensi  dell'articolo
          175, quinto comma, si considera approvata la  proposta  che
          ha conseguito  la  maggioranza  piu'  elevata  dei  crediti
          ammessi al voto; in caso di  parita',  prevale  quella  del
          debitore o, in caso di parita' fra proposte  di  creditori,
          quella presentata per prima. Quando nessuna delle  proposte
          concorrenti poste  al  voto  sia  stata  approvata  con  le
          maggioranze di cui al primo e secondo periodo del  presente
          comma, il giudice delegato, con decreto da  adottare  entro
          trenta  giorni  dal  termine  di  cui   al   quarto   comma
          dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che  ha
          conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al
          voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
          e il termine a partire dal quale  i  creditori,  nei  venti
          giorni successivi, possono far pervenire  il  proprio  voto
          con le modalita' previste dal predetto  articolo.  In  ogni
          caso si applicano il primo e secondo periodo  del  presente
          comma. 
                I creditori muniti di privilegio,  pegno  o  ipoteca,
          ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
          di concordato  prevede  l'integrale  pagamento,  non  hanno
          diritto al voto se non rinunciano in tutto od in  parte  al
          diritto  di  prelazione.  Qualora  i  creditori  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o  in  parte
          alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
          garanzia sono  equiparati  ai  creditori  chirografari;  la
          rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
                I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
          proposta di concordato prevede,  ai  sensi  dell'  articolo
          160, la soddisfazione non  integrale,  sono  equiparati  ai
          chirografari per la parte residua del credito. 
                Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze
          il coniuge del debitore, i suoi parenti e  affini  fino  al
          quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa'
          debitrice, le  societa'  da  questa  controllate  e  quelle
          sottoposte a  comune  controllo,  nonche'  i  cessionari  o
          aggiudicatari dei loro crediti da meno  di  un  anno  prima
          della proposta di concordato." 
                "Art. 180 (Giudizio di omologazione) 
                Se il concordato e' stato approvato a norma del primo
          comma dell' articolo 177, il giudice delegato riferisce  al
          tribunale il quale fissa un'udienza in camera di  consiglio
          per  la  comparizione  delle  parti   e   del   commissario
          giudiziale,   disponendo   che   il   provvedimento   venga
          pubblicato a norma dell' articolo 17 e notificato,  a  cura
          del debitore, al commissario giudiziale  e  agli  eventuali
          creditori dissenzienti. 
                Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
          creditori  dissenzienti  e  qualsiasi  interessato   devono
          costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
          Nel  medesimo  termine  il  commissario   giudiziale   deve
          depositare il proprio motivato parere. 
                Se  non  sono  proposte  opposizioni,  il  tribunale,
          verificata la regolarita' della procedura e  l'esito  della
          votazione, omologa il concordato con decreto  motivato  non
          soggetto a gravame. 
                Se sono  state  proposte  opposizioni,  il  Tribunale
          assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o  disposti
          di  ufficio,  anche  delegando  uno  dei   componenti   del
          collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del  primo
          comma dell' articolo 177 se un  creditore  appartenente  ad
          una classe dissenziente  ovvero,  nell'ipotesi  di  mancata
          formazione  delle  classi,  i  creditori  dissenzienti  che
          rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al  voto,
          contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo'
          omologare il concordato  qualora  ritenga  che  il  credito
          possa risultare soddisfatto dal concordato  in  misura  non
          inferiore   rispetto   alle    alternative    concretamente
          praticabili. 
                Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
          al debitore e al commissario  giudiziale,  che  provvede  a
          darne notizia ai creditori.  Il  decreto  e'  pubblicato  a
          norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. 
                Le   somme   spettanti   ai   creditori   contestati,
          condizionali  o  irreperibili  sono  depositate  nei   modi
          stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
          le modalita' per lo svincolo. 
                Il tribunale, se respinge il concordato,  su  istanza
          del  creditore  o  su  richiesta  del  pubblico  ministero,
          accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara
          il fallimento del debitore, con separata  sentenza,  emessa
          contestualmente al decreto." 
                "Art.  182-bis  (Accordi  di   ristrutturazione   dei
          debiti) 
                L'imprenditore in  stato  di  crisi  puo'  domandare,
          depositando la  documentazione  di  cui  all'articolo  161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                  a) entro centoventi  giorni  dall'omologazione,  in
          caso di crediti gia' scaduti a quella data; 
                  b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso
          di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
                L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
                Dalla data della pubblicazione e per sessanta  giorni
          i creditori per titolo e causa anteriore a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si applica  l'  articolo  168
          secondo comma. 
                Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
                Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
          appello ai sensi dell' art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
                Il  divieto  di  iniziare  o  proseguire  le   azioni
          cautelari o esecutive di cui al  terzo  comma  puo'  essere
          richiesto   dall'imprenditore   anche   nel   corso   delle
          trattative e prima della  formalizzazione  dell'accordo  di
          cui al presente articolo, depositando presso  il  tribunale
          competente ai sensi dell' articolo 9 la  documentazione  di
          cui all'articolo 161, primo e secondo  comma,  lettere  a),
          b), c) e d) e una proposta  di  accordo  corredata  da  una
          dichiarazione   dell'imprenditore,   avente    valore    di
          autocertificazione, attestante che sulla proposta  sono  in
          corso trattative con i creditori che  rappresentano  almeno
          il sessanta per cento dei crediti e  da  una  dichiarazione
          del professionista avente i requisiti di  cui  all'articolo
          67, terzo comma,  lettera  d),  circa  la  idoneita'  della
          proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento
          dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o
          che hanno  comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a
          trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese   e   produce
          l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
          esecutive e cautelari, nonche'  del  divieto  di  acquisire
          titoli   di   prelazione,   se   non   concordati,    dalla
          pubblicazione. 
                II  tribunale,  verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
                A   seguito   del   deposito   di   un   accordo   di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo." 
              Si riporta il testo dell'articolo 67 del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) 
                Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                  1) gli atti a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                  2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti
          ed esigibili non effettuati con danaro o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                  3) i pegni, le anticresi e le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                  4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
                Sono altresi' revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
                Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                  a)  i  pagamenti  di  beni  e  servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                  b) le  rimesse  effettuate  su  un  conto  corrente
          bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
          consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
          nei confronti della banca; 
                  c)  le  vendite  ed  i   preliminari   di   vendita
          trascritti  ai  sensi  dell'articolo  2645-bis  del  codice
          civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del  comma
          terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo
          ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
                  d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse  su
          beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
          un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
          deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
          per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
          associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
          cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
          favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
          amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
          pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore; 
                  e) gli atti, i pagamenti e  le  garanzie  posti  in
          essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
          i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  dopo
          il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; 
                  f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
                  g) i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili
          eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
          servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
                Le disposizioni di questo articolo non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali."