Art. 2 
 
                        Decurtazione mensile 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma   15,   secondo   periodo   del
decreto-legge n. 4 del  2019,  l'ammontare  di  beneficio  non  speso
ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. La sottrazione  avviene  nelle  modalita'
indicate al comma 2. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del  saldo  nell'ultimo  giorno  di  ciascun
mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre  in  corso  e  in
quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente
erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore  del  saldo  sia
superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo
periodo, la differenza tra i due valori  e'  integralmente  sottratta
dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se  non  capiente,
dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto
non puo' comunque superare il limite del 20 per cento  del  beneficio
mensile spettante nel mese precedente al confronto di  cui  al  primo
periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se  di
ammontare inferiore al 20 per cento del  beneficio  minimo  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile.