Art. 5 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ossolano» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera «formaggi» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.