IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche: 
  Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124.  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, e successive modifiche  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale  dell'Emilia  Romagna
n. 79 del 22 gennaio 2018 con  la  quale  sono  stati  approvati  gli
obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di  interesse
comunitario ricadenti nella regione biogeografica continentale  della
Regione Emilia; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale  dell'Emilia  Romagna
n. 1147 del 16 luglio 2018 con  la  quale  sono  state  approvate  le
modifiche alla deliberazione regionale dell'Emilia Romagna n. 79  del
22 gennaio 2018; 
  Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco  nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano n. 24 del 21 maggio 2019 con  la  quale
sono stati approvati gli obiettivi e le misure di  conservazione  dei
SIC di cui alla  deliberazione  della  giunta  regionale  dell'Emilia
Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  28
novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato  dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  continentale
(UE) 2020/97; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare, con lettera prot. 27414 del 20 aprile 2020 alla  rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco  nazionale
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna n. 13 del 5  settembre
2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le  misure  di
conservazione  dei  sic  di  cui  alla  deliberazione  della   Giunta
regionale dell'Emilia Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018; 
  Vista la nota prot. 250/9-4 del 6 novembre 2019 del  Raggruppamento
Carabinieri biodiversita'  con  cui  il  Raggruppamento  approva  gli
obiettivi e le misure  di  conservazione  individuati  dalla  Regione
Emilia Romagna  con  le  delibere  sopra  riportate  per  le  riserve
naturali statali  ricadenti  all'interno  dei  SIC  e  si  impegna  a
integrarle negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle
riserve; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
ZSC; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati   atti,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Emilia Romagna,  entro  sei  mesi  dalla
data di emanazione del presente decreto,  comunichera'  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle  ZSC  designate  per  le
porzioni esterne alle aree naturali di rilievo nazionale; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli  enti  gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio  di  competenza,  entro  sei
mesi dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  17
ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di conservazione»  di  tre  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica continentale  insistenti  nel
territorio della Regione Emilia Romagna; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Emilia
Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 30  marzo
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica continentale tre siti insistenti nel territorio
della Regione Emilia Romagna, gia' proposti alla Commissione  europea
quali siti di importanza comunitaria  (SIC)  ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo 1, della  direttiva  92/43/CEE,  come  da  Allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC  con  lettere  prot.  27414  del  20  aprile  2020.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it,  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.