Allegato Sistema di Qualita' Nazionale "Zootecnia" riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali DM 4337 04/03/2011 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE" Parte di provvedimento in formato grafico SOMMARIO 1 SCOPO 2 OBIETTIVI 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 3.1 Tipologia di prodotti 3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati: 3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare 3.4 Tipologia di imprese richiedenti 4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 5 REQUISITI DI LEGGE 6 REQUISITI VALORIZZANTI 6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI 6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO 6.3 ALIMENTAZIONE 6.4 SOSTENIBILITA' 6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI 6.4.2 PILASTRO SOCIALE 6.4.3 PILASTRO ECONOMICO 7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE 8 TRACCIABILITA' E AUTOCONTROLLO 9 ETICHETTATURA 10 CONTROLLI 1 SCOPO Lo scopo del presente disciplinare e' definire i requisiti che le imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono rispettare per aderire al Regime di Qualita' Nazionale Zootecnia (di seguito RQN) istituito dal MIPAAF con il D.M. n. 4337 del 04 marzo 2011. Il presente disciplinare si applica alle specie da acquacoltura (pesci e molluschi) in conformita' al Regime di Qualita' Nazionale Zootecnia. Il disciplinare si applica a partire dalle fasi di allevamento (dall'ingresso degli avannotti nel caso del pesce e dalla accettazione del novellame nel caso dei molluschi bivalvi) fino alle fasi di immissione in commercio dei prodotti dell'acquacoltura identificati con gli estremi del Regime di Qualita' Nazionale. 2 OBIETTIVI L'obiettivo del disciplinare di produzione e' quello di qualificare l'acquacoltura, migliorando i prodotti dal punto di vista della qualita' e il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilita' e il benessere degli organismi allevati. L'adozione del disciplinare di produzione intende "aggiungere valore" ai prodotti delle imprese coinvolte nella filiera ampliando gli sbocchi di mercato. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 3.1 Tipologia di prodotti 3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati: Pesci: freschi refrigerati. Molluschi: freschi/vivi, confezionati in ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, in retina o similari. Pesci Trasformati: ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, affumicati. 3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare: Specie ittiche 1. Trota iridea (Onchorhynichus mykis) 2. Salmerino (Salvelinus fontinalis) 3. Salmerino (Salvelinus alpinus) 4. Storione bianco (Acipenser transmontanus) 5. Storione siberiano (Acipenser baerii) 6. Storione russo (Acipenser gueldenstaedtii) 7. Storione ladano (Huso huso) 8. Sterletto (Acipenser ruthenus) 9. Storione stellato (Acipenser stellatus) 10. Storione cobice (Acipenser naccarii) 11. Spigola (Dicentrarchus labrax) 12. Orata (Sparus aurata) 13. Ombrina (Argirosomus regio) 14. Sarago pizzuto (Puntazzo puntazzo) Molluschi Bivalvi 15. Cozza o Mitilo (Mytilus galloprovincialis); 16. Ostrica concava (Crassostrea gigas); 17. Ostrica piatta (Ostrea edulis); 18. Vongola verace (Ruditapes philippinarum); 19. Vongola verace (Ruditapes decussatus); 3.4 Tipologia di imprese richiedenti Il presente disciplinare di produzione puo' essere adottato da: 1. Imprese in forma singola; 2. Imprese in forma associata (organizzate in filiera con soggetto capofila - capofiliera - che si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto ai parametri previsti dal presente disciplinare); 4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI Per ogni specie allevata per la quale viene richiesta l'adesione al presente disciplinare viene predisposta, a cura di ciascuna impresa aderente, una scheda riassuntiva unica che riporta: • Denominazione commerciale della specie (1); • Denominazione scientifica; • Descrizione; • Caratteristiche organolettiche, merceologiche e igienico-sanitarie; • Sistema di allevamento; • Valori nutrizionali. ----------- (1) Le denominazioni commerciale e scientifica devono essere conformi alle norme vigenti. 5 REQUISITI DI LEGGE Il presente disciplinare prevede esclusivamente requisiti valorizzanti dal punto di vista della qualita' e della sostenibilita'. Tali requisiti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli di legge poiche' il rispetto della normativa vigente e' considerata prerequisito ed il controllo del rispetto della stessa non compete all'organismo di certificazione. 6 REQUISITI VALORIZZANTI 6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI L'origine e' intesa come Paese di nascita, allevamento, macellazione, e confezionamento. Nell'ottica della trasparenza e' richiesto che in tutte le fasi di processo il prodotto (uova, novellame, pesce, prodotto finito) sia accompagnato da una etichetta di origine, nei documenti di trasporto e nei registri di allevamento. In aggiunta a tutte le informazioni obbligatorie per legge, tra cui la denominazione commerciale del prodotto, il nome scientifico della specie, il paese di allevamento e l'impresa produttrice, e' obbligatorio riportare nell'etichetta di origine, in modo esplicito, anche le seguenti informazioni: - Paese di nascita, - Paese di macellazione (2), - Paese di confezionamento. L'etichetta di origine si applica a: - uova; - novellame di molluschi bivalvi ottenuti sia con riproduzione naturale e semina dopo l'acquisizione da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici da banchi naturali (3); - novellame di specie ittiche, larve/post larve e avannotti ottenuti sia da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici; - specie ittiche prodotto finito; - molluschi prodotto finito. L'etichetta di origine accompagna i prodotti in tutti gli scambi commerciali. ----------- (2) Informazione non applicabile ai molluschi bivalvi. (3) I banchi naturali devono essere situati in zone classificate A o B dall'autorita' competente. I molluschi devono successivamente permanere negli allevamenti aderenti al RQN per almeno 6 mesi, se prelevate dalle medesime zone di produzione, o almeno 8 mesi se provenienti da zone diverse da quelle di produzione. 6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO Le pratiche di gestione dell'allevamento devono prevedere: • Qualifica dei fornitori di avannotti/larve/novellame che possano garantire l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. In un apposito elenco sono riportati i fornitori qualificati che sono obbligati a produrre dichiarazione indicante il rispetto dei requisiti di cui al disciplinare o eventualmente l'adesione al Regime di Qualita'. • Ciascuna impresa deve mappare i propri fornitori di larve/post larve /avannotti/novellame e prevedere che gli stessi assicurino l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. • Assicurare l'assenza di organismi geneticamente modificati, prevedendo una dichiarazione del fornitore di uova embrionate/novellame. E' consentito l'allevamento di individui poliploidi. • Accettazione avannotti/larve/novellame/seme naturale per i molluschi bivalvi, seme per i molluschi bivalvi in schiuditoi, solo da fornitori qualificati. • Adottare delle misure atte a minimizzare il rischio di fughe degli animali allevati; • Rispettare e misurare nelle specie ittiche allevate in impianti a terra (esclusi i pesci allevati in gabbia in mare) i parametri ambientali relativi ad ossigeno, salinita', temperatura e pH, riportati nelle tabelle seguenti: SPECIE ITTICHE DI ACQUA DOLCE (trota e salmerino) |-------------------------------------------------------------------| |- Saturazione ossigeno non inferiore al 60 %; frequenza | | settimanale; | |- Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale; | |- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore | | a 3 mg/l, : frequenza giornaliera; | |- BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l: | | frequenza trimestrale; | |- pH: Valori compresi tra 7 e 9,5: frequenza trimestrale; | |- Ammoniaca (N-NH4): valori inferiori a 25 mg/l: | | frequenza trimestrale; | |- Nitrati (NO3-N)): valori inferiori a 200 mg/L: | | frequenza trimestrale; | |- Nitriti (NO2-N): valori inferiori a 4 mg/L: | | frequenza trimestrale; | |- Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale; | |- Temperatura: massima 20°C. | |-------------------------------------------------------------------| SPECIE ITTICHE DI ACQUA MARINA (spigola, orata, ombrina, anguilla, saraghi) |-------------------------------------------------------------------| |- Saturazione ossigeno non inferiore al 60%; | | frequenza settimanale; | |- Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale; | |- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore | | a 4 mg/l,: frequenza giornaliera | |- BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l: | | frequenza trimestrale; | |- pH: Valori compresi tra 7 e 8,5: frequenza trimestrale; | |- Ammoniaca (N-NH4): valori inferiori a 25 mg/l: | | frequenza trimestrale; | |- Nitrati (NO3-N)): valori inferiori a 200 mg/L: | | frequenza trimestrale; | |- Nitriti (NO2-N): valori inferiori a 4 mg/L: | | frequenza trimestrale; | |- Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale; | |- Temperatura: massima 28°C. | |-------------------------------------------------------------------| • I molluschi bivalvi devono essere allevati esclusivamente nelle zone di produzione classificate come A o B, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 854/2004, diversamente dai pesci, per i molluschi non e' previsto il rispetto di parametri ambientali, poiche' non vi e' possibilita' alcuna di intervenire sugli stessi. • La densita' degli animali negli allevamenti intensivi e semi intensivi deve rispettare i parametri come di seguito riportati: (4) ----------- (4) Requisito non applicabile alla molluschicoltura che e' definita estensiva. |==========|=============================|==========================| | Specie | Densita' massime alla pesca | Note | |==========|=============================|==========================| | Trota | 20 kg/mc | Ricambi idrici giorno >1 | |----------|-----------------------------|--------------------------| | Trota | 25 kg/mc | Ricambi idrici giorno > 5| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Trota | 35 kg/mc | Ricambi idrici giorno >10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Salmerino| 25 kg/mc | Ricambi idrici giorno >5 | |----------|-----------------------------|--------------------------| | Anguilla | 25 kg/mc | Ricambi idrici giorno <10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Anguilla | 50 kg/mc | Ricambi idrici giorno >10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Spigola | 25/kg mc | Ricambi idrici giorno <10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Spigola | 30 kg mc |Gabbie in mare o Ricambi | | | |idrici giorno >10 | |----------|-----------------------------|--------------------------| | Ombrina | 25/kg mc | Ricambi idrici giorno <10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Ombrina | 30 kg mc | Gabbie in mare o Ricambi | | | | idrici giorno >10 | |----------|-----------------------------|--------------------------| | Orata | 25/kg mc | Ricambi idrici giorno <10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Orata | 30 kg mc | Gabbie in mare o Ricambi | | | | idrici giorno >10 | |----------|-----------------------------|--------------------------| | Saraghi | 25/kg mc | Ricambi idrici giorno <10| |----------|-----------------------------|--------------------------| | Saraghi | 30 kg mc | Gabbie in mare o Ricambi | | | | idrici giorno >10 | |----------|-----------------------------|--------------------------| • Monitorare, per le specie ittiche, giornalmente (5) lo stato di salute e di benessere dei prodotti in tutte le fasi di allevamento, al fine di evidenziare precocemente eventuali patologie ed eseguire tempestivamente la diagnosi e le misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua. • Per i molluschi monitorare ogni 15 giorni lo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalita'). • Gestire le non conformita' relative ai parametri di allevamento definiti dal presente disciplinare prevedendo registrazioni e definendo le eventuali azioni correttive. • Aggiornare il registro di allevamento prevedendo per le specie ittiche controlli giornalieri (registrati) relativi a: ----------- (5) Requisito non applicabile alla molluschicoltura che adotta un approccio di profilassi passiva non potendo in alcun modo intervenire con trattamenti sanitari. - stato di salute, di benessere, di vitalita'; - assenza di pigmentazioni anomale, di abrasioni o di altre situazioni non normali della cute (i.e lesioni anatomopatologiche); - altre situazione ritenute non normali dall'esperienza dell'osservatore; - ossigeno, salinita', temperatura e pH. - Indice di conversione dei pesci con stima della biomassa. • Per i molluschi controlli quindicinali (registrati) relativi a: - Mortalita', - Vitalita'. • Aggiornare il Registro di Carico e scarico degli animali allevati. • Nel caso di mortalita' anomale (per i molluschi bivalvi mortalita' >20%) ed in assenza di una chiara diagnosi, svolgere una valutazione aggiuntiva a quelle previste periodicamente sulla qualita' dell'acqua. 6.3 ALIMENTAZIONE • Definire e adottare un piano alimentare adeguato alle densita' di stoccaggio, alla taglia degli animali allevati, ai valori della temperatura dell'acqua e a soddisfare i requisiti nutrizionali. • I mangimi impiegati nell'allevamento dei pesci (6) devono essere: - a base di farina di pesce, proteine animali trasformate, farine vegetali, olio di pesce, integratori vitaminici, integratori minerali. - Le farine vegetali e di pesce utilizzate per i mangimi devono essere NO OGM e certificati da organismo terzo. Il certificato deve essere rilasciato in ambito accreditato. - Somministrati secondo il piano alimentare definito. - Per l'allevamento dei pesci devono essere attuate le registrazioni dei mangimi somministrati attraverso tabelle aziendali protocollate, con evidenza dei periodi di digiuno. Deve essere registrata anche l'eventuale alimentazione integrativa somministrata agli animali. - Adottare misure volte a minimizzare gli sprechi di mangimi e quindi aumentarne l'efficienza di utilizzo e ridurre il carico inquinante delle acque, valutabile attraverso il piano alimentare e/o procedura interna all'azienda. ----------- (6) Non si applica ai molluschi perche' trattandosi di acquacoltura estensiva non viene somministrata alcuna tipologia di mangime. 6.4 SOSTENIBILITA' Ogni impresa garantisce la sostenibilita' nei tre pilastri di seguito riportati: 1. Ambientale, 2. Sociale, 3. Economico. 6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE Con la Raccomandazione 2013/179/CE e' stata introdotta nell'Unione Europea la PEF - Product Environmental Footprint - PEF, che regolamenta il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti e dei servizi. Le imprese aderenti al RQN dovranno implementare un sistema di valutazione in base alla metodologia PEF, adottando la misurazione degli indicatori individuati nelle Product Category Rules (PEFCR) adottati dalla Commissione Europea. In attesa dell'adozione da parte della UE, gli indicatori saranno individuati da uno studio PEF preliminare realizzato dalla stessa impresa richiedente che prendera' in considerazione almeno i seguenti flussi: consumi energetici ed idrici, consumo di materie prime e materiali ausiliari, emissioni e gestione dei rifiuti. Lo studio deve essere comunicato all'OdC incaricato, che ne prende atto ai fini dell'applicazione del piano di controllo. L'impresa dovra' fare una misurazione degli indicatori, individuare quelli prioritari e implementare, in modo graduale, le azioni di miglioramento necessarie previste per ogni indicatore dallo stesso studio preliminare. E' raccomandato l'uso di energia da fonti rinnovabili nelle strutture di trasformazione / lavorazione del prodotto. GESTIONE RIFIUTI Formalizzare e applicare un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a: • impedire la dispersione dei rifiuti; • ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto della componente non riciclabile; • smaltire i rifiuti utilizzando procedure che consentano di dividere aree di lavorazione/stoccaggio del prodotto, separando i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi e utilizzando - ove opportuno - gli appositi contenitori; • riciclare e riutilizzare i materiali usati durante la raccolta, il prelievo, la conservazione e il trasporto degli animali allevati fino al punto vendita, inclusi gli imballaggi. 6.4.2 PILASTRO SOCIALE In aggiunta ai requisiti cogenti e' obbligatorio che le imprese assicurino direttamente o tramite la propria associazione o in caso di accordo di filiera tramite il capofiliera il rispetto dei seguenti requisiti: - Aggiornamenti formativi almeno annuale sui temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e welfare aziendale, sull'applicazione dei requisiti previsti dal RQN e l'aggiornamento tecnico produttivo dei dipendenti. - Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, dei laureandi e dei giovani laureati, con la definizione di criteri di selezione nella politica delle assunzioni. - Attivazione o adesione a convezioni o accordi con Universita' e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per prevedere stage di studenti presso l'impresa e/o iscrizione al Registro scuola lavoro. 6.4.3 PILASTRO ECONOMICO Le imprese richiedenti devono aver formalizzato un accordo di filiera, che comprenda oltre agli allevatori uno o piu' dei seguenti attori: trasformatori, confezionatori e i distributori. L'accordo di filiera oltre al rispetto del disciplinare deve prevedere anche: - il prezzo minimo garantito alla produzione primaria (7); - la definizione del prezzo di vendita e la ripartizione del valore aggiunto all'interno di tutta la filiera in modo equo. Qualora l'allevatore opera in filiera corta e' esentato dalla formalizzazione dell'accordo di filiera. ----------- (7) Il prezzo minimo garantito deve essere concordato fra le parti in base ai costi di produzione. 7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE - L'immissione in commercio per il consumo dei prodotti freschi deve avvenire entro 48 ore (nel caso di molluschi bivalvi tale periodo e' da intendersi al netto del periodo di depurazione) dal momento della raccolta, la cui data dovra' essere registrata su un'apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti. - Trasformazione dei prodotti freschi entro le 48 ore dalla raccolta. - Gli impianti di piscicoltura devono essere provvisti di sistemi di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio. - Il quantitativo di ghiaccio utilizzato nelle fasi di incassettamento e trasporto dei prodotti ittici deve essere almeno pari al peso del prodotto. 8 TRACCIABILITA' E AUTOCONTROLLO L'impresa richiedente deve implementare un sistema di rintracciabilita' a copertura di tutte le attivita' effettuate in conformita' al presente disciplinare. Tale sistema di rintracciabilita' deve essere impostato secondo la norma ISO 22005. Il sistema di rintracciabilita' deve essere adottato da tutti gli operatori che gestiscono il prodotto (allevamenti, strutture di lavorazione, strutture di depurazione, strutture di confezionamento etc.). Nel caso in cui il processo produttivo avvenga presso operatori diversi e' fatto obbligo che fra gli operatori coinvolti esista un accordo di filiera a copertura e garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare. Il sistema di rintracciabilita' deve prevedere: a) Registrazione dei lotti di prodotto in entrata e in uscita presso ciascun operatore della filiera. b) Registrazione e identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici per tutto il ciclo di allevamento, produzione, preparazione, trasformazione, depurazione, trasporto e commercializzazione. c) Coerenza quantitativi (Bilanci di massa). d) Prove periodiche di rintracciabilita'. La documentazione da tenere per ciascuna specie in allevamento e' la seguente: i) soggetti in entrata: origine, data di entrata, lotto, quantita', antecedenti trattamenti veterinari, fornitore, etichetta di origine; ii) soggetti in uscita: eta', quantita' (numero per pesci, peso per molluschi), peso in caso di macellazione, lotto e destinazione; iii) le eventuali perdite (mortalita' anomale) di animali, in numero o peso, e relativa giustificazione; iv) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione; profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalita' di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici. v) La documentazione da tenere per ciascun operatore successivo alla fase di allevamento e' la seguente: vi) Documenti di acquisto vii) Documenti di vendita viii) Registro di allevamento ix) Registro di carico e scarico x) Registro di lavorazione xi) Quantitativi in ingresso e in uscita xii) Scarti di lavorazione 9 ETICHETTATURA I prodotti conformi al presente disciplinare di produzione sono identificati dal nome "Acquacoltura Sostenibile", dal logo tipo di seguito riportato e dagli estremi del Regime di Qualita' Nazionale: Parte di provvedimento in formato grafico Sull'etichetta deve essere riportato il logotipo di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi. Nella parte bassa del pittogramma e' rappresentata una mano aperta e stilizzata di colore turchese, sormontata da sei angolari di colori blu, azzurro, verde e rosso, rappresentanti una forma stilizzata di pesce. Nella posizione del bulbo oculare e' posta la stilizzazione di un bivalve socchiuso di colore blu con ombreggiatura azzurra. Lo sfondo del pittogramma e' bianco ed e' sormontato dalla dicitura "Acquacoltura sostenibile", disposta all'interno del perimetro del logo. Al di sotto del logo vanno indicati gli estremi del Regime di Qualita' Nazionale. Il font utilizzato per il tipogramma e' Arial. I colori per la stampa riscontrati nella palette PANTONE® MATCHING COLOR SYSTEM sono: Il logo nella riproduzione in quadricromia deve essere riprodotto secondo i valori cromatici nelle seguenti percentuali CMYK: BLU TURCHESE ROSSO C = 99% C = 72% C = 1% M = 89% M = 14% M = 99% Y = 2% Y = 0% Y = 98% K = 1% K = 0% K = 1% AZZURRO VERDE NERO C = 52% C = 72% C = 0% M = 4% M = 14% M = 0% Y = 3% Y = 0% Y = 0% K = 0% K = 0% K= 100% Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilita' di tutti gli elementi del Marchio e' consigliabile una dimensione minima di cm 3. Il rapporto proporzionale tra base e altezza del logotipo e' di 1,375:1. In etichetta in aggiunta deve essere riportato il marchio aziendale identificativo dell'azienda concessionaria e facoltativamente il Marchio identificativo del Regime di Qualita' Nazionale "Zootecnia". In aggiunta agli obblighi di legge le imprese aderenti al disciplinare devono in fase di immissione in commercio identificare i prodotti conformi al disciplinare con un sigillo (o fascetta o etichetta) inamovibile e di materiale ad uso alimentare, riportante il logo/marchio AS identificativo per ogni singolo animale, nel caso di pesci, o ogni singola confezione, nel caso di molluschi. L'etichetta deve riportare anche l'informazione relativa al Paese di nascita (8), allevamento, confezionamento. ----------- (8) Nel caso di molluschi pescati da banchi naturale l'origine corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale. 10 CONTROLLI La conformita' dei prodotti al disciplinare di produzione e' verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e iscritti nell'Elenco degli Organismi di Controllo qualificati presso il Ministero. I controlli vengono effettuati sulla base del piano di controllo tipo approvato dal MIPAAFT. Nella redazione del piano di controllo, si devono considerare gli elementi minimi individuati dal Ministero e di seguito riportati: - modalita' di adesione al sistema da parte degli operatori; - verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione; - tipo di non conformita', trattamento e azione correttiva della stessa. Il Programma di controllo della qualita' e' aperto a tutti i prodotti di acquacoltura realizzati nell'Unione Europea indipendentemente dalla loro origine a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dal Disciplinare. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati da altri Stati Membri. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE" PIANO AUTOCONTROLLO Parte di provvedimento in formato grafico