(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
     Sistema di Qualita' Nazionale "Zootecnia" riconosciuto dal 
  Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali DM 4337 04/03/2011 
 
        DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE" 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  SOMMARIO 
 
    1 SCOPO 
    2 OBIETTIVI 
    3 CAMPO DI APPLICAZIONE 
  3.1 Tipologia di prodotti 
  3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati
e ai relativi derivati e trasformati: 
  3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare 
  3.4 Tipologia di imprese richiedenti 
    4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
    5 REQUISITI DI LEGGE 
    6 REQUISITI VALORIZZANTI 
  6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI 
  6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO 
  6.3 ALIMENTAZIONE 
  6.4 SOSTENIBILITA' 
      6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI 
      6.4.2 PILASTRO SOCIALE 
      6.4.3 PILASTRO ECONOMICO 
    7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE 
    8 TRACCIABILITA' E AUTOCONTROLLO 
    9 ETICHETTATURA 
    10 CONTROLLI 
 
  1 SCOPO 
 
  Lo scopo del presente disciplinare e' definire i requisiti  che  le
imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono
rispettare per aderire al Regime di Qualita' Nazionale Zootecnia  (di
seguito RQN) istituito dal MIPAAF con il D.M. n. 4337  del  04  marzo
2011. 
  Il presente disciplinare si applica  alle  specie  da  acquacoltura
(pesci e molluschi) in conformita' al Regime  di  Qualita'  Nazionale
Zootecnia. 
  Il disciplinare si applica a  partire  dalle  fasi  di  allevamento
(dall'ingresso  degli  avannotti  nel  caso   del   pesce   e   dalla
accettazione del novellame nel caso dei molluschi bivalvi) fino  alle
fasi  di  immissione  in  commercio  dei  prodotti  dell'acquacoltura
identificati con gli estremi del Regime di Qualita' Nazionale. 
 
  2 OBIETTIVI 
 
  L'obiettivo del disciplinare di produzione e' quello di qualificare
l'acquacoltura, migliorando i  prodotti  dal  punto  di  vista  della
qualita'  e  il  processo  produttivo  dal  punto  di   vista   della
sostenibilita' e il benessere degli organismi allevati. 
  L'adozione  del  disciplinare  di  produzione  intende  "aggiungere
valore" ai prodotti delle imprese coinvolte nella  filiera  ampliando
gli sbocchi di mercato. 
 
  3 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
  3.1 Tipologia di prodotti 
  3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati
e ai relativi derivati e trasformati: 
  Pesci: freschi refrigerati. 
  Molluschi: freschi/vivi, confezionati in ATM, sottovuoto,  prodotti
pastorizzati,  in  retina  o  similari.   Pesci   Trasformati:   ATM,
sottovuoto, prodotti pastorizzati, affumicati. 
  3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare: 
  Specie ittiche 
    1. Trota iridea (Onchorhynichus mykis) 
    2. Salmerino (Salvelinus fontinalis) 
    3. Salmerino (Salvelinus alpinus) 
    4. Storione bianco (Acipenser transmontanus) 
    5. Storione siberiano (Acipenser baerii) 
    6. Storione russo (Acipenser gueldenstaedtii) 
    7. Storione ladano (Huso huso) 
    8. Sterletto (Acipenser ruthenus) 
    9. Storione stellato (Acipenser stellatus) 
    10. Storione cobice (Acipenser naccarii) 
    11. Spigola (Dicentrarchus labrax) 
    12. Orata (Sparus aurata) 
    13. Ombrina (Argirosomus regio) 
    14. Sarago pizzuto (Puntazzo puntazzo) 
 
  Molluschi Bivalvi 
    15. Cozza o Mitilo (Mytilus galloprovincialis); 
    16. Ostrica concava (Crassostrea gigas); 
    17. Ostrica piatta (Ostrea edulis); 
    18. Vongola verace (Ruditapes philippinarum); 
    19. Vongola verace (Ruditapes decussatus); 
 
  3.4 Tipologia di imprese richiedenti 
  Il presente disciplinare di produzione puo' essere adottato da: 
  1. Imprese in forma singola; 
  2. Imprese in forma associata (organizzate in filiera con  soggetto
capofila - capofiliera -  che  si  assume  la  responsabilita'  della
conformita'  del  prodotto  ai  parametri   previsti   dal   presente
disciplinare); 
 
  4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
 
  Per ogni specie allevata per la quale viene richiesta l'adesione al
presente disciplinare viene predisposta, a cura di  ciascuna  impresa
aderente, una scheda riassuntiva unica che riporta: 
    • Denominazione commerciale della specie (1); 
    • Denominazione scientifica; 
    • Descrizione; 
    •     Caratteristiche     organolettiche,     merceologiche     e
igienico-sanitarie; 
    • Sistema di allevamento; 
    • Valori nutrizionali. 
 
 
  ----------- 
  (1)  Le  denominazioni  commerciale  e  scientifica  devono  essere
conformi alle norme vigenti. 
 
 
  5 REQUISITI DI LEGGE 
 
  Il   presente   disciplinare   prevede   esclusivamente   requisiti
valorizzanti  dal   punto   di   vista   della   qualita'   e   della
sostenibilita'. 
  Tali requisiti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a  quelli  di
legge poiche' il rispetto  della  normativa  vigente  e'  considerata
prerequisito ed il controllo del rispetto della  stessa  non  compete
all'organismo di certificazione. 
 
  6 REQUISITI VALORIZZANTI 
 
  6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI 
  L'origine  e'  intesa   come   Paese   di   nascita,   allevamento,
macellazione, e confezionamento.  Nell'ottica  della  trasparenza  e'
richiesto che in  tutte  le  fasi  di  processo  il  prodotto  (uova,
novellame, pesce, prodotto finito) sia accompagnato da una  etichetta
di origine, nei documenti di trasporto e nei registri di allevamento. 
  In aggiunta a tutte le informazioni obbligatorie per legge, tra cui
la denominazione commerciale del prodotto, il nome scientifico  della
specie,  il  paese  di  allevamento  e  l'impresa   produttrice,   e'
obbligatorio riportare nell'etichetta di origine, in modo  esplicito,
anche le seguenti informazioni: 
    - Paese di nascita, 
    - Paese di macellazione (2), 
    - Paese di confezionamento. 
  L'etichetta di origine si applica a: 
    - uova; 
    - novellame di molluschi bivalvi ottenuti  sia  con  riproduzione
naturale e semina dopo l'acquisizione da centri di  riproduzione  sia
con il prelievo in natura di animali  selvatici  da  banchi  naturali
(3); 
    - novellame di  specie  ittiche,  larve/post  larve  e  avannotti
ottenuti sia da centri di riproduzione sia con il prelievo in  natura
di animali selvatici; 
    - specie ittiche prodotto finito; 
    - molluschi prodotto finito. 
  L'etichetta di origine accompagna i prodotti in  tutti  gli  scambi
commerciali. 
 
 
  ----------- 
  (2) Informazione non applicabile ai molluschi bivalvi. 
 
  (3) I banchi naturali devono essere situati in zone classificate  A
o B dall'autorita' competente.  I  molluschi  devono  successivamente
permanere negli allevamenti aderenti al RQN per  almeno  6  mesi,  se
prelevate dalle medesime zone di  produzione,  o  almeno  8  mesi  se
provenienti da zone diverse da quelle di produzione. 
 
 
  6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO 
  Le pratiche di gestione dell'allevamento devono prevedere: 
    •  Qualifica  dei  fornitori  di  avannotti/larve/novellame   che
possano  garantire  l'indicazione  di  origine  e  la  tecnologia  di
incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post  larve
e degli avannotti. In un apposito elenco sono riportati  i  fornitori
qualificati che sono obbligati a produrre dichiarazione indicante  il
rispetto  dei  requisiti  di  cui  al  disciplinare  o  eventualmente
l'adesione al Regime di Qualita'. 
    • Ciascuna impresa deve mappare i propri fornitori di  larve/post
larve /avannotti/novellame e  prevedere  che  gli  stessi  assicurino
l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova  e
allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. 
    • Assicurare l'assenza  di  organismi  geneticamente  modificati,
prevedendo    una    dichiarazione    del    fornitore    di     uova
embrionate/novellame.  E'  consentito  l'allevamento   di   individui
poliploidi. 
    •  Accettazione  avannotti/larve/novellame/seme  naturale  per  i
molluschi bivalvi, seme per i molluschi bivalvi in  schiuditoi,  solo
da fornitori qualificati. 
    • Adottare delle misure atte a minimizzare il  rischio  di  fughe
degli animali allevati; 
    • Rispettare e misurare nelle specie ittiche allevate in impianti
a terra (esclusi i pesci allevati in  gabbia  in  mare)  i  parametri
ambientali  relativi  ad  ossigeno,  salinita',  temperatura  e   pH,
riportati nelle tabelle seguenti: 
    

         SPECIE ITTICHE DI ACQUA DOLCE (trota e salmerino)
|-------------------------------------------------------------------|
|- Saturazione ossigeno non inferiore al 60 %; frequenza            |
|  settimanale;                                                     |
|- Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale;       |
|- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore          |
|  a 3 mg/l, : frequenza giornaliera;                               |
|- BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l:             |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- pH: Valori compresi tra 7 e 9,5: frequenza trimestrale;          |
|- Ammoniaca (N-NH4): valori inferiori a 25 mg/l:                   |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Nitrati (NO3-N)): valori inferiori a 200 mg/L:                   |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Nitriti (NO2-N): valori inferiori a 4 mg/L:                      |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale;       |
|- Temperatura: massima 20°C.                                       |
|-------------------------------------------------------------------|

                   SPECIE ITTICHE DI ACQUA MARINA
            (spigola, orata, ombrina, anguilla, saraghi)
|-------------------------------------------------------------------|
|- Saturazione ossigeno non inferiore al 60%;                       |
|  frequenza settimanale;                                           |
|- Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale;       |
|- Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore          |
|  a 4 mg/l,: frequenza giornaliera                                 |
|- BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l:             |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- pH: Valori compresi tra 7 e 8,5: frequenza trimestrale;          |
|- Ammoniaca (N-NH4): valori inferiori a 25 mg/l:                   |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Nitrati (NO3-N)): valori inferiori a 200 mg/L:                   |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Nitriti (NO2-N): valori inferiori a 4 mg/L:                      |
|  frequenza trimestrale;                                           |
|- Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale;       |
|- Temperatura: massima 28°C.                                       |
|-------------------------------------------------------------------|

    
    • I molluschi bivalvi devono essere allevati esclusivamente nelle
zone di produzione classificate come A o B, secondo quanto  stabilito
dal Reg. (CE) 854/2004, diversamente dai pesci, per i  molluschi  non
e' previsto il rispetto di parametri ambientali, poiche'  non  vi  e'
possibilita' alcuna di intervenire sugli stessi. 
    • La densita' degli animali negli allevamenti  intensivi  e  semi
intensivi deve rispettare i parametri come di seguito riportati: (4) 
 
 
  ----------- 
  (4) Requisito non applicabile alla molluschicoltura che e' definita
estensiva. 
    

|==========|=============================|==========================|
|  Specie  | Densita' massime alla pesca |           Note           |
|==========|=============================|==========================|
| Trota    | 20 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno >1 |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Trota    | 25 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno > 5|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Trota    | 35 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno >10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Salmerino| 25 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno >5 |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anguilla | 25 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno <10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anguilla | 50 kg/mc                    | Ricambi idrici giorno >10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Spigola  | 25/kg mc                    | Ricambi idrici giorno <10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Spigola  | 30 kg mc                    |Gabbie in mare o Ricambi  |
|          |                             |idrici giorno >10         |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Ombrina  | 25/kg mc                    | Ricambi idrici giorno <10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Ombrina  | 30 kg mc                    | Gabbie in mare o Ricambi |
|          |                             | idrici giorno >10        |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Orata    | 25/kg mc                    | Ricambi idrici giorno <10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Orata    | 30 kg mc                    | Gabbie in mare o Ricambi |
|          |                             | idrici giorno >10        |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Saraghi  | 25/kg mc                    | Ricambi idrici giorno <10|
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Saraghi  | 30 kg mc                    | Gabbie in mare o Ricambi |
|          |                             | idrici giorno >10        |
|----------|-----------------------------|--------------------------|

    
    • Monitorare, per le specie ittiche, giornalmente (5) lo stato di
salute e di benessere dei prodotti in tutte le fasi  di  allevamento,
al fine di evidenziare precocemente eventuali patologie  ed  eseguire
tempestivamente la diagnosi e le misure profilattiche con indicazione
dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del  trattamento
dell'acqua. 
    • Per i molluschi monitorare ogni 15 giorni lo stato di benessere
degli animali (in particolare tassi di mortalita'). 
    • Gestire le non conformita' relative ai parametri di allevamento
definiti  dal  presente  disciplinare  prevedendo   registrazioni   e
definendo le eventuali azioni correttive. 
    • Aggiornare il registro di allevamento prevedendo per le  specie
ittiche controlli giornalieri (registrati) relativi a: 
 
 
  ----------- 
  (5) Requisito non applicabile alla molluschicoltura che  adotta  un
approccio di profilassi passiva non potendo in alcun modo intervenire
con trattamenti sanitari. 
 
 
  - stato di salute, di benessere, di vitalita'; 
  - assenza  di  pigmentazioni  anomale,  di  abrasioni  o  di  altre
situazioni non normali della cute (i.e lesioni anatomopatologiche); 
  -   altre   situazione   ritenute   non   normali   dall'esperienza
dell'osservatore; 
  - ossigeno, salinita', temperatura e pH. 
  - Indice di conversione dei pesci con stima della biomassa. 
    • Per i molluschi controlli quindicinali (registrati) relativi a: 
      - Mortalita', 
      - Vitalita'. 
    • Aggiornare il  Registro  di  Carico  e  scarico  degli  animali
allevati. 
    • Nel  caso  di  mortalita'  anomale  (per  i  molluschi  bivalvi
mortalita' >20%) ed in assenza di una chiara diagnosi,  svolgere  una
valutazione  aggiuntiva  a  quelle  previste   periodicamente   sulla
qualita' dell'acqua. 
  6.3 ALIMENTAZIONE 
  • Definire e adottare un piano alimentare adeguato alle densita' di
stoccaggio, alla taglia  degli  animali  allevati,  ai  valori  della
temperatura dell'acqua e a soddisfare i requisiti nutrizionali. 
  • I mangimi impiegati nell'allevamento dei pesci (6) devono essere: 
  - a base di farina di pesce, proteine animali  trasformate,  farine
vegetali,  olio  di  pesce,   integratori   vitaminici,   integratori
minerali. 
  - Le farine vegetali e di pesce utilizzate  per  i  mangimi  devono
essere NO OGM e certificati da organismo terzo. Il  certificato  deve
essere rilasciato in ambito accreditato. 
  - Somministrati secondo il piano alimentare definito. 
  -  Per  l'allevamento  dei   pesci   devono   essere   attuate   le
registrazioni dei mangimi somministrati attraverso tabelle  aziendali
protocollate, con  evidenza  dei  periodi  di  digiuno.  Deve  essere
registrata anche l'eventuale alimentazione integrativa  somministrata
agli animali. 
  - Adottare misure volte a minimizzare  gli  sprechi  di  mangimi  e
quindi aumentarne  l'efficienza  di  utilizzo  e  ridurre  il  carico
inquinante delle acque, valutabile attraverso il piano alimentare e/o
procedura interna all'azienda. 
 
 
  ----------- 
  (6) Non si applica ai molluschi perche' trattandosi di acquacoltura
estensiva non viene somministrata alcuna tipologia di mangime. 
 
 
  6.4 SOSTENIBILITA' 
  Ogni impresa garantisce  la  sostenibilita'  nei  tre  pilastri  di
seguito riportati: 
    1. Ambientale, 
    2. Sociale, 
    3. Economico. 
  6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE 
  Con la Raccomandazione 2013/179/CE e' stata introdotta  nell'Unione
Europea  la  PEF  -  Product  Environmental  Footprint  -  PEF,   che
regolamenta il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale  dei
prodotti e dei servizi. 
  Le imprese aderenti al RQN  dovranno  implementare  un  sistema  di
valutazione in base alla metodologia PEF,  adottando  la  misurazione
degli indicatori individuati nelle  Product  Category  Rules  (PEFCR)
adottati dalla Commissione Europea. 
  In attesa dell'adozione da parte della UE, gli  indicatori  saranno
individuati da uno studio PEF  preliminare  realizzato  dalla  stessa
impresa richiedente che prendera' in considerazione almeno i seguenti
flussi: consumi energetici ed idrici,  consumo  di  materie  prime  e
materiali ausiliari, emissioni e gestione dei rifiuti. Lo studio deve
essere comunicato all'OdC incaricato, che  ne  prende  atto  ai  fini
dell'applicazione del piano di controllo. L'impresa dovra'  fare  una
misurazione  degli  indicatori,  individuare  quelli   prioritari   e
implementare, in modo graduale, le azioni di miglioramento necessarie
previste per ogni indicatore dallo stesso studio preliminare. 
  E'  raccomandato  l'uso  di  energia  da  fonti  rinnovabili  nelle
strutture di trasformazione / lavorazione del prodotto. 
  GESTIONE RIFIUTI 
    Formalizzare  e  applicare  un  piano  di  gestione  dei  rifiuti
finalizzato a: 
    • impedire la dispersione dei rifiuti; 
    • ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto della  componente
non riciclabile; 
    • smaltire i rifiuti  utilizzando  procedure  che  consentano  di
dividere aree di lavorazione/stoccaggio  del  prodotto,  separando  i
rifiuti non pericolosi da  quelli  pericolosi  e  utilizzando  -  ove
opportuno - gli appositi contenitori; 
    • riciclare e riutilizzare i materiali usati durante la raccolta,
il prelievo, la conservazione e il trasporto degli  animali  allevati
fino al punto vendita, inclusi gli imballaggi. 
  6.4.2 PILASTRO SOCIALE 
  In aggiunta ai requisiti cogenti e'  obbligatorio  che  le  imprese
assicurino direttamente o tramite la propria associazione o  in  caso
di accordo di filiera tramite il capofiliera il rispetto dei seguenti
requisiti: 
    - Aggiornamenti formativi almeno annuale sui temi  relativi  alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e welfare aziendale, sull'applicazione
dei requisiti previsti dal RQN e l'aggiornamento  tecnico  produttivo
dei dipendenti. 
    - Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, dei laureandi  e
dei giovani laureati, con la  definizione  di  criteri  di  selezione
nella politica delle assunzioni. 
    - Attivazione o adesione a convezioni o accordi con Universita' e
Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per prevedere  stage  di
studenti presso l'impresa e/o iscrizione al Registro scuola lavoro. 
    6.4.3 PILASTRO ECONOMICO 
    Le imprese richiedenti devono aver  formalizzato  un  accordo  di
filiera, che comprenda oltre agli allevatori uno o piu' dei  seguenti
attori: trasformatori, confezionatori e i distributori. L'accordo  di
filiera oltre al rispetto del disciplinare deve prevedere anche: 
    - il prezzo minimo garantito alla produzione primaria (7); 
    - la definizione del prezzo di  vendita  e  la  ripartizione  del
valore aggiunto all'interno di tutta la filiera in modo equo. 
  Qualora l'allevatore opera  in  filiera  corta  e'  esentato  dalla
formalizzazione dell'accordo di filiera. 
 
 
  ----------- 
  (7) Il prezzo minimo garantito deve essere concordato fra le  parti
in base ai costi di produzione. 
 
 
  7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE 
 
    - L'immissione in commercio per il consumo dei  prodotti  freschi
deve avvenire entro 48  ore  (nel  caso  di  molluschi  bivalvi  tale
periodo e' da intendersi al netto del  periodo  di  depurazione)  dal
momento della raccolta, la  cui  data  dovra'  essere  registrata  su
un'apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti. 
    - Trasformazione dei prodotti  freschi  entro  le  48  ore  dalla
raccolta. 
    - Gli impianti di piscicoltura devono essere provvisti di sistemi
di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio. 
    -  Il  quantitativo  di  ghiaccio  utilizzato   nelle   fasi   di
incassettamento e trasporto dei prodotti ittici  deve  essere  almeno
pari al peso del prodotto. 
 
  8 TRACCIABILITA' E AUTOCONTROLLO 
 
  L'impresa   richiedente   deve   implementare   un    sistema    di
rintracciabilita' a copertura di tutte  le  attivita'  effettuate  in
conformita'   al   presente    disciplinare.    Tale    sistema    di
rintracciabilita' deve essere impostato secondo la norma  ISO  22005.
Il sistema di rintracciabilita' deve essere  adottato  da  tutti  gli
operatori che  gestiscono  il  prodotto  (allevamenti,  strutture  di
lavorazione, strutture di depurazione, strutture  di  confezionamento
etc.). 
  Nel caso in cui il processo  produttivo  avvenga  presso  operatori
diversi e' fatto obbligo che fra gli operatori  coinvolti  esista  un
accordo di filiera a copertura e garanzia del  rispetto  di  tutti  i
requisiti previsti dal disciplinare. 
  Il sistema di rintracciabilita' deve prevedere: 
    a) Registrazione dei lotti di prodotto in  entrata  e  in  uscita
presso ciascun operatore della filiera. 
    b) Registrazione e identificazione dei lotti e delle  partite  di
prodotti ittici  per  tutto  il  ciclo  di  allevamento,  produzione,
preparazione,    trasformazione,     depurazione,     trasporto     e
commercializzazione. 
    c) Coerenza quantitativi (Bilanci di massa). 
    d) Prove periodiche di rintracciabilita'. 
  La documentazione da tenere per ciascuna specie in  allevamento  e'
la seguente: 
      i) soggetti  in  entrata:  origine,  data  di  entrata,  lotto,
quantita', antecedenti trattamenti veterinari,  fornitore,  etichetta
di origine; 
      ii) soggetti in uscita: eta', quantita' (numero per pesci, peso
per molluschi), peso in caso di macellazione, lotto e destinazione; 
      iii) le eventuali perdite (mortalita' anomale) di  animali,  in
numero o peso, e relativa giustificazione; 
      iv) alimentazione: tipo di alimenti,  inclusi  gli  integratori
alimentari; tabella di alimentazione; profilassi, trattamenti e  cure
veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti  somministrati,  modalita'
di   trattamento,   prescrizioni   del   veterinario   con   relativa
giustificazione   e   periodi    di    attesa    imposti    per    la
commercializzazione dei prodotti ittici. 
      v) La documentazione da tenere per ciascun operatore successivo
alla fase di allevamento e' la seguente: 
        vi) Documenti di acquisto 
        vii) Documenti di vendita 
        viii) Registro di allevamento 
        ix) Registro di carico e scarico 
        x) Registro di lavorazione 
        xi) Quantitativi in ingresso e in uscita 
        xii) Scarti di lavorazione 
 
  9 ETICHETTATURA 
 
  I prodotti conformi al presente  disciplinare  di  produzione  sono
identificati dal nome "Acquacoltura Sostenibile", dal  logo  tipo  di
seguito riportato e dagli estremi del Regime di Qualita' Nazionale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sull'etichetta  deve  essere  riportato  il   logotipo   di   forma
circolare, composto da un pittogramma che  comprende  un  insieme  di
elementi. Nella parte bassa del pittogramma e' rappresentata una mano
aperta e stilizzata di colore turchese, sormontata da sei angolari di
colori  blu,  azzurro,  verde  e  rosso,  rappresentanti  una   forma
stilizzata di pesce. Nella posizione del bulbo oculare  e'  posta  la
stilizzazione di un bivalve socchiuso di colore blu con ombreggiatura
azzurra. Lo sfondo del pittogramma e' bianco ed e'  sormontato  dalla
dicitura  "Acquacoltura  sostenibile",   disposta   all'interno   del
perimetro del logo. Al di sotto del logo vanno indicati  gli  estremi
del Regime di Qualita' Nazionale. 
  Il font utilizzato per il tipogramma e' Arial. 
  I colori per la stampa riscontrati nella palette PANTONE®  MATCHING
COLOR SYSTEM sono: 
  Il logo nella riproduzione in quadricromia deve  essere  riprodotto
secondo i valori cromatici nelle seguenti percentuali CMYK: 
    

  BLU              TURCHESE                 ROSSO
C = 99%            C = 72%                C =  1%
M = 89%            M = 14%                M = 99%
Y =  2%            Y =  0%                Y = 98%
K =  1%            K =  0%                K =  1%


AZZURRO             VERDE                 NERO
C = 52%            C = 72%                C =  0%
M =  4%            M = 14%                M =  0%
Y =  3%            Y =  0%                Y =  0%
K =  0%            K =  0%                K= 100%

    
  Per favorire la corretta visualizzazione e  leggibilita'  di  tutti
gli elementi del Marchio e' consigliabile una dimensione minima di cm
3. Il rapporto proporzionale tra base e altezza del  logotipo  e'  di
1,375:1. 
  In etichetta in aggiunta deve essere riportato il marchio aziendale
identificativo  dell'azienda  concessionaria  e  facoltativamente  il
Marchio identificativo del Regime di Qualita' Nazionale "Zootecnia". 
  In  aggiunta  agli  obblighi  di  legge  le  imprese  aderenti   al
disciplinare devono in fase di immissione in commercio identificare i
prodotti conformi al  disciplinare  con  un  sigillo  (o  fascetta  o
etichetta) inamovibile e di materiale ad uso  alimentare,  riportante
il logo/marchio AS identificativo per ogni singolo animale, nel  caso
di pesci, o ogni singola confezione, nel caso di molluschi. 
  L'etichetta deve riportare anche l'informazione relativa  al  Paese
di nascita (8), allevamento, confezionamento. 
 
 
  ----------- 
  (8) Nel caso di molluschi  pescati  da  banchi  naturale  l'origine
corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale. 
 
 
  10 CONTROLLI 
 
  La conformita'  dei  prodotti  al  disciplinare  di  produzione  e'
verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati  secondo
le vigenti norme europee e iscritti nell'Elenco  degli  Organismi  di
Controllo qualificati presso il Ministero. 
  I controlli vengono effettuati sulla base del  piano  di  controllo
tipo approvato dal MIPAAFT. 
  Nella redazione del piano di controllo, si devono  considerare  gli
elementi minimi individuati dal Ministero e di seguito riportati: 
      - modalita' di adesione al sistema da parte degli operatori; 
      -  verifica  e  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dal
disciplinare di produzione; 
      - tipo di non  conformita',  trattamento  e  azione  correttiva
della stessa. 
  Il Programma di controllo  della  qualita'  e'  aperto  a  tutti  i
prodotti   di    acquacoltura    realizzati    nell'Unione    Europea
indipendentemente dalla loro origine a condizione che si rispettino i
criteri stabiliti dal Disciplinare. 
  Sono riconosciuti i risultati di controlli  comparabili  effettuati
da altri Stati Membri. 
 
 
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
                     "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE" 
                         PIANO AUTOCONTROLLO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico