Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva): Sangiovese minimo 30%; Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%. «Colli di Rimini» bianco: Trebbiano: minimo 30%; Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%. «Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva): Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Biancame: Biancame b.: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Rebola secco: Grechetto Gentile: minimo 85%; possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Rebola passito: Grechetto Gentile: minimo 85%; possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva): Vitigno Sangiovese: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.