(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli  di  Rimini»,
accompagnata facoltativamente  dal  riferimento  ai  colori  rosso  e
bianco, ed obbligatoriamente  da  una  delle  specificazioni  di  cui
appresso, e' riservata ai vini ottenuti da  uve  di  vitigni,  idonei
alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna provenienti  da  vigneti,
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva): 
      Sangiovese minimo 30%; 
      Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%; 
      possono concorrere alla produzione di detti  vini,  da  soli  o
congiuntamente, i vitigni Alicante,  Montepulciano,  Petit  Verdot  e
Rebo fino ad un massimo del 10%. 
«Colli di Rimini» bianco: 
      Trebbiano: minimo 30%; 
      Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia-Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%. 
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva): 
      Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca di colore analogo, presenti  in  ambito  aziendale  e
idonei alla  coltivazione  in  Regione  Emilia-Romagna,  fino  ad  un
massimo del 15%. 
«Colli di Rimini» Biancame: 
      Biancame b.: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca di colore bianco,  presenti  in  ambito  aziendale  e
idonei alla  coltivazione  in  Regione  Emilia-Romagna,  fino  ad  un
massimo del 15%. 
«Colli di Rimini» Rebola secco: 
      Grechetto Gentile: minimo 85%; 
      possono inoltre  concorrere  altri  vitigni  con  uve  a  bacca
bianca, idonei  alla  coltivazione  per  la  Regione  Emilia-Romagna,
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo  del
15%. 
«Colli di Rimini» Rebola passito: 
      Grechetto Gentile: minimo 85%; 
      possono inoltre  concorrere  altri  vitigni  con  uve  a  bacca
bianca, idonei  alla  coltivazione  per  la  Regione  Emilia-Romagna,
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo  del
15%. 
«Colli di Rimini»  Sangiovese  (anche  nelle  tipologie  superiore  e
  riserva): 
      Vitigno Sangiovese: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni con uve a  bacca  rossa,  idonei  alla  coltivazione  per  la
Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 15%.