(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Rimini» i termini bianchi e rossi  sono
facoltativi, e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato». 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 
    2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine
controllata «Colli di Rimini» sono ammessi soltanto recipienti  della
capacita' di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500,  3,000,
5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica. 
    3. Per tutti i vini della DOC «Colli di Rimini» di cui all'art. 1
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura  previsti
dalla normativa vigente ad esclusione del «tappo a corona».