Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» i termini bianchi e rossi sono facoltativi, e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato». E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica. 3. Per tutti i vini della DOC «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del «tappo a corona».