Art. 2 
 
                       Ricognizione preventiva 
 
  1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto
per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva a cura  di
Agea, dei dati  e  delle  informazioni  in  possesso  della  pubblica
amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al
sostegno. 
  2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione  di
cui al comma  1  sono  definite  dall'organismo  pagatore  Agea  come
stabilito dall'art. 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n.
2484. 
  3. Gli esiti  della  ricognizione  preventiva  sono  comunicati  ai
soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato entro  il  15
giugno  2020,  sul  sito  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali e di Agea. 
  4.  I  dati  e  le  informazioni  risultanti   dalla   ricognizione
preventiva possono essere integrati a cura  dell'interessato,  dietro
presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile. 
  5. Coloro che ritengono di essere in  possesso  dei  requisiti  per
rientrare tra i soggetti  interessati  e  non  risultano  nell'elenco
pubblicato,  possono  partecipare  alla  procedura  di   ricognizione
preventiva con le modalita' definite ai sensi del comma 2. 
  6. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le  proprie
attivita' produttive in una  delle  campagne  successive  al  biennio
2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, a seguito della concessione
di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento
e alla ristrutturazione ovvero, qualora ubicato in zona  non  infetta
al momento dell'impianto delle strutture aziendali, puo'  partecipare
alla procedura di ricognizione preventiva con le  modalita'  definite
ai sensi del comma 2.