Art. 2 Ricognizione preventiva 1. Al fine di semplificare il procedimento di erogazione dell'aiuto per i beneficiari, e' disposta una ricognizione preventiva a cura di Agea, dei dati e delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione necessari ad individuare i beneficiari ammissibili al sostegno. 2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione di cui al comma 1 sono definite dall'organismo pagatore Agea come stabilito dall'art. 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484. 3. Gli esiti della ricognizione preventiva sono comunicati ai soggetti interessati ed inclusi in un elenco pubblicato entro il 15 giugno 2020, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di Agea. 4. I dati e le informazioni risultanti dalla ricognizione preventiva possono essere integrati a cura dell'interessato, dietro presentazione di idonea documentazione amministrativa e contabile. 5. Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti per rientrare tra i soggetti interessati e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi del comma 2. 6. Qualora il frantoio oleario abbia iniziato o ripreso le proprie attivita' produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, a seguito della concessione di incentivi pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione ovvero, qualora ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, puo' partecipare alla procedura di ricognizione preventiva con le modalita' definite ai sensi del comma 2.