Art. 3 
 
                         Nesso di causalita' 
 
  1.  Il  nesso  di  causalita'  tra  la  riduzione  o   interruzione
dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa  si
verifica al determinarsi delle seguenti condizioni: 
    a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata  ai
sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015 e  11
dicembre 2015, citati  in  premessa,  con  cui  e'  stata  dichiarata
l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  dell'infezione  degli
organismi nocivi ai vegetali per  i  danni  causati  alle  produzioni
agricole e alle strutture aziendali nei  territori  agricoli  in  cui
possono trovare  applicazione  le  specifiche  misure  di  intervento
previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
  ovvero 
    b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come
infetta ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
ministeriale 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 
  inoltre 
    c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al  comma  1
dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei
limiti del valore  medio  delle  produzioni  riferite  alle  campagne
2018-2019 e 2019-2020. 
  2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera  a),  il
pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi  della  condizione
di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi  ubicati  nel
medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.