Art. 3 Nesso di causalita' 1. Il nesso di causalita' tra la riduzione o interruzione dell'attivita' molitoria e la diffusione della Xylella fastidiosa si verifica al determinarsi delle seguenti condizioni: a) ubicazione del frantoio all'interno di un'area individuata ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015 e 11 dicembre 2015, citati in premessa, con cui e' stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; ovvero b) ubicazione del frantoio all'interno di un'area delimitata come infetta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni; inoltre c) decremento delle quantita' di olive molite di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2018-2019 e 2019-2020. 2. Per i frantoi non ubicati nell'area di cui alla lettera a), il pagamento dell'aiuto e' subordinato al verificarsi della condizione di cui alla lettera c) per la maggior parte dei frantoi ubicati nel medesimo comune e nei comuni ad esso limitrofi.