Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 e' cosi' modificato: l'art. 5.4 e' cosi' integrato: «Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Finocchiona, al di fuori della zona di produzione indicata all'art. 3, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabili utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.» La presente modifica sara' in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.