Art. 3 Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale 1. L'importo cumulativo di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, pari a 840.502.950 euro, e' assegnato, quale quota regionale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti presenti sul territorio regionale o provinciale, nella misura del 75%, pari a 630.377.212,50 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: produzione agricola ai prezzi di base; numero delle aziende; superficie agricola utilizzata; superficie forestale. 2. A ciascun parametro e' attribuito un peso del 25%. 3. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e agli altri enti nazionali e' assegnato, quale quota statale, il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 210.125.737,50 euro. 4. Il controllo dell'importo cumulativo di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato dal registro secondo le procedure previste nelle «Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione.