Art. 3 
 
           Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale 
 
  1. L'importo cumulativo di cui all'Allegato II del regolamento (UE)
n. 1408/2013, cosi' come modificato dal  regolamento  (UE)  2019/316,
pari a 840.502.950 euro, e' assegnato, quale  quota  regionale,  alle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  e  agli  altri  enti
presenti sul territorio regionale o  provinciale,  nella  misura  del
75%, pari a 630.377.212,50 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i
valori riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, sulla base dei seguenti parametri: 
    produzione agricola ai prezzi di base; 
    numero delle aziende; 
    superficie agricola utilizzata; 
    superficie forestale. 
  2. A ciascun parametro e' attribuito un peso del 25%. 
  3. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
agli altri enti nazionali  e'  assegnato,  quale  quota  statale,  il
restante 25% del citato importo  cumulativo,  pari  a  210.125.737,50
euro. 
  4. Il controllo dell'importo cumulativo  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo viene effettuato dal registro secondo le  procedure
previste nelle «Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato
SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione.