Art. 4 Quota regionale 1. Ciascuna regione, provincia autonoma e altro ente presente sul territorio regionale o provinciale puo' concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, entro i limiti stabiliti nell'allegato al presente decreto. 2. L'ammontare degli aiuti concessi dalle regioni e province autonome e dagli enti presenti sul territorio regionale o provinciale concorre al raggiungimento del massimale assegnato alla regione o provincia autonoma di appartenenza ai sensi dell'allegato al presente decreto. 3. Il controllo della quota regionale viene effettuato dal registro secondo le procedure previste dalle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. 4. Qualora il registro riscontri il superamento dell'80% della quota regionale, a causa dell'inserimento nel registro di un regime di aiuti de minimis da parte di un ente presente sul territorio regionale, il regime di aiuti e' attivato previa autorizzazione della regione o provincia autonoma di appartenenza. 5. Qualora la quota regionale venga esaurita e si abbia la necessita' ulteriore di concedere aiuti de minimis, la regione o provincia autonoma puo' stipulare un accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o con un'altra regione o provincia autonoma, per il trasferimento di quote rese disponibili. L'accordo e' trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.