Art. 4 
 
                           Quota regionale 
 
  1. Ciascuna regione, provincia autonoma e altro ente  presente  sul
territorio regionale o provinciale puo' concedere  aiuti  de  minimis
nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, entro i limiti  stabiliti
nell'allegato al presente decreto. 
  2. L'ammontare  degli  aiuti  concessi  dalle  regioni  e  province
autonome e dagli enti presenti sul territorio regionale o provinciale
concorre al raggiungimento del massimale  assegnato  alla  regione  o
provincia autonoma di appartenenza ai sensi dell'allegato al presente
decreto. 
  3. Il controllo della quota regionale viene effettuato dal registro
secondo le procedure previste dalle «Linee  guida  sull'utilizzo  del
registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve  le  modalita'  vigenti  di
registrazione. 
  4. Qualora il registro  riscontri  il  superamento  dell'80%  della
quota regionale, a causa dell'inserimento nel registro di  un  regime
di aiuti de minimis da parte  di  un  ente  presente  sul  territorio
regionale, il regime di aiuti e' attivato previa autorizzazione della
regione o provincia autonoma di appartenenza. 
  5. Qualora  la  quota  regionale  venga  esaurita  e  si  abbia  la
necessita' ulteriore di concedere aiuti  de  minimis,  la  regione  o
provincia autonoma puo' stipulare un accordo con il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali o con  un'altra  regione  o
provincia autonoma, per il trasferimento di quote  rese  disponibili.
L'accordo e' trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni e
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.