Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
del turismo ha ricevuto, nel  quadro  della  procedura  prevista  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Taleggio»  registrata  con  regolamento  (CE)   n.   1107/96   della
Commissione del 12 giugno 1996. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
tutela Taleggio con sede in Via Roggia Vignola, 9 -  24047  Treviglio
(BG) e che  il  predetto  Consorzio  possiede  i  requisiti  previsti
all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale  14  ottobre  2013,  n.
12511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito il  parere  delle  Regioni  Lombardia,  Piemonte  e
Veneto competenti per territorio, circa  la  richiesta  di  modifica,
ritiene di dover procedere alla  pubblicazione  del  disciplinare  di
produzione della D.O.P. «Taleggio» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche  competitive  della  qualita'  agroalimentare,  della
pesca e dell'ippica - Direzione  generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di
opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della
trasmissione della suddetta proposta  di  modifica  alla  Commissione
europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.