Art. 4. Prova dell'origine Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse. Il logo della DOP «Taleggio» viene impresso su una faccia piana della forma dopo il secondo rivoltamento, prima della salatura affinche' la relativa impronta risulti evidente anche nel formaggio maturo e quindi all'atto della sua immissione al consumo. La matrice e' in materiale plastico ad uso alimentare composta da quattro cerchi disposti in forma quadrata in ognuno dei quali sono iscritte le seguenti lettere e numeri (Fig.1): nel primo cerchio in alto a sinistra la lettera T; nel secondo cerchio in alto a destra la lettera T; nel terzo cerchio in basso a destra la lettera T; nel quarto cerchio in basso a sinistra il numero identificativo del caseificio produttore di «Taleggio». Parte di provvedimento in formato grafico