(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Gli  operatori  sono  iscritti  in   appositi   elenchi   gestiti
dall'organismo di controllo  ed  assicurano,  mediante  registrazioni
documentali in autocontrollo, soggette alla  verifica  dell'organismo
di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti,
le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di  origine,
documentando per ogni fase le  partite  in  entrata,  le  partite  in
uscita e la correlazione tra le stesse. 
    Il logo della DOP «Taleggio» viene impresso su una  faccia  piana
della forma  dopo  il  secondo  rivoltamento,  prima  della  salatura
affinche' la relativa impronta risulti evidente anche  nel  formaggio
maturo e quindi all'atto della sua immissione al consumo. 
    La matrice e' in materiale plastico ad uso alimentare composta da
quattro cerchi disposti in forma quadrata in ognuno  dei  quali  sono
iscritte le seguenti lettere e numeri (Fig.1): 
      nel primo cerchio in alto a sinistra la lettera T; 
      nel secondo cerchio in alto a destra la lettera T; 
      nel terzo cerchio in basso a destra la lettera T; 
      nel quarto cerchio in basso a sinistra il numero identificativo
del caseificio produttore di «Taleggio». 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico