(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                       Trasferimento di classe 
 
    5.1. Il DNV GL AS non rilascia certificati  statutari  per  conto
dell'amministrazione a una nave che  venga  declassata  o  che  cambi
classe  per  motivi  di  sicurezza  se  non  dopo  avere   consultato
l'amministrazione  per  decidere  se  e'  necessario   procedere   ad
un'ispezione completa. 
    5.2. Il DNV GL AS rilascia, come organismo subentrante,  in  caso
di acquisizione nella propria classe di una nave da  altro  organismo
riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con
esito positivo tutte le visite non effettuate  e  dato  seguito  alle
raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite  nei
confronti della nave dall'organismo precedente. 
    5.3. Il DNV GL AS notifica al precedente organismo,  in  caso  di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  organismo
riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio
dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per
porre   rimedio   ai   ritardi   nell'esecuzione   delle   visite   o
nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 
    5.4. Le procedure di cui ai commi 5.2. e 5.3. si applicano  prima
dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che  una  nave  non
classificata sia classificata con il DNV GL AS. 
    5.5. Il DNV GL  AS  fornisce  all'amministrazione,  per  le  navi
battenti bandiera italiana, caso per caso e  su  specifica  richiesta
dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai
commi 5.2. e 5.3. 
    5.6. Il DNV GL AS, come organismo subentrante,  in  occasione  di
acquisizione nella  propria  classe  di  navi  provenienti  da  altri
organismi di classifica, procede secondo i propri  regolamenti  e  di
quanto piu' specificamente successivamente indicato. 
    5.7. Il DNV GL AS  non  puo'  acquisire  in  classe,  secondo  le
disposizioni della reg. II-1/3-1 della SOLAS'74  come  emendata,  una
nave portarinfuse solide (Bulk carrier) o una petroliera (Oil tanker)
a cui si applicano le disposizioni di cui alla reg.  II-1/3-10  della
convenzione SOLAS'74,  come  emendata,  se  sia  stata  progettata  e
costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non
siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in  accordo  alla
risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for  verification  of  conformity
with goal-based construction standards  for  bulk  carriers  and  oil
tankers»  e  trovati  rispondenti  ai  requisiti   prescritti   nella
risoluzione  MSC.287(87)   «International   goal-based   construction
standards for bulk carriers and oil tankers». 
    5.8. Al fine di  consentire  all'amministrazione  di  aderire  al
requisito contenuto al paragrafo  19  della  risoluzione  MSC.296(87)
«Guidelines  for   verification   of   conformity   with   goal-based
construction standards for bulk carriers and oil tankers», il DNV  GL
AS  procede  ad  informare   tempestivamente   l'amministrazione   su
qualsiasi tipo di variazione  che  sara'  apportata  alla  parte  del
regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili  alle
navi portarinfuse  solide  (Bulk  carriers)  o  una  petroliera  (Oil
tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla reg.II-1/3-10
della convenzione SOLAS'74, come emendata.