((Art. 2-ter 
 
Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
  carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
  all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando, nei confronti  di  imputati  per  delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n.  309,  o  per  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai  sensi  dell'articolo
270-sexies del codice  penale,  nonche'  di  imputati  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' stata disposta la sostituzione della  custodia  cautelare  in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per  motivi  connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico  ministero  verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo  quando  il  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni  di  salute  dell'imputato.  Il  pubblico  ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento  delle
condizioni  che  hanno  giustificato  la  sostituzione  della  misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o  reparti
di   medicina   protetta   adeguati   alle   condizioni   di   salute
dell'imputato,  chiede  al  giudice  il  ripristino  della   custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari. 
  2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma  1,
del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti,  il  giudice  puo'  disporre,  anche  d'ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
provvedimenti di sostituzione della misura della  custodia  cautelare
in  carcere   con   quella   degli   arresti   domiciliari   adottati
successivamente al 23 febbraio 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per gli articoli 270,  270-bis,  270-sexies,  416-bis
          del codice penale e  per  l'art.  74,  vedi  i  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis. 
              - Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio  1975,
          n. 354,  come  modificato  dalla  presente  legge,  vedi  i
          riferimenti normativi all'art. 2-bis. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  299,  comma  1,  del
          Codice di procedura penale: 
              «Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
          misure  coercitive  e  interdittive   sono   immediatamente
          revocate  quando  risultano  mancanti,  anche   per   fatti
          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dall'art. 273 o dalle disposizioni  relative  alle  singole
          misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274. 
              2. - 4-quater. (Omissis).».