((Art. 2-quinquies 
 
            Norme in materia di corrispondenza telefonica 
                       delle persone detenute 
 
  1.  L'autorizzazione  alla   corrispondenza   telefonica   prevista
dall'articolo  39  del  regolamento  recante  norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
230, puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma  2  del
medesimo articolo 39, in considerazione di motivi  di  urgenza  o  di
particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
L'autorizzazione puo' essere concessa  una  volta  al  giorno  se  la
corrispondenza  telefonica  si  svolga  con  figli  minori  o   figli
maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e'  inoltre  concessa
nei casi  in  cui  si  svolga  con  il  coniuge,  con  l'altra  parte
dell'unione civile,  con  persona  stabilmente  convivente  o  legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con  il  padre,  la
madre, il fratello o la sorella del  condannato  qualora  gli  stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando  si  tratta  di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal  primo  periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
l'autorizzazione non  puo'  essere  concessa  piu'  di  una  volta  a
settimana. Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  ai
detenuti sottoposti al regime  previsto  dall'articolo  41-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  2. Il comma  3  dell'articolo  39  del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art.  39,  comma  3,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, vedi  i
          riferimenti normativi all'art. 2-quater. 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4-bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati collaborino con la giustizia  a  norma  dell'art.
          58-ter della presente legge o a  norma  dell'art.  323-bis,
          secondo comma, del  codice  penale:  delitti  commessi  per
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  primo
          comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
          penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle   condizioni
          previste dallo stesso articolo ovvero al fine di  agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
          e secondo comma, 601, 602,  609-octies  e  630  del  codice
          penale, all'art. 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, all'art. 291-quater del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni  degli  articoli  16-nonies   e   17-bis   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),
          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo
          la sentenza di condanna,  dall'art.  114  ovvero  dall'art.
          116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'art. 291-ter del citato testo unico di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,
          all'art. 73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,   limitatamente   alle   ipotesi
          aggravate ai sensi dell'art.  80,  comma  2,  del  medesimo
          testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del  codice
          penale,  realizzato  allo  scopo  di   commettere   delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'art. 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,  capo
          III,  sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli   articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          art.   583-quinquies,   600-bis,    600-ter,    600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di
          cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
          previsto dall'art. 609-bis  del  codice  penale  salvo  che
          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso
          contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di cui agli art. 583-quinquies, 600-bis, 600-ter,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, 600-quinquies,  609-quater,  609-quinquies  e
          609-undecies  del  codice  penale,  nonche'  agli  articoli
          609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in
          danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o
          il   tribunale   di   sorveglianza   valuta   la   positiva
          partecipazione al programma di riabilitazione specifica  di
          cui all'art. 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il  Procuratore
          distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          competente  in  relazione  al   luogo   di   detenzione   o
          internamento,   l'attualita'   di   collegamenti   con   la
          criminalita' organizzata. In tal caso  si  prescinde  dalle
          procedure previste dai commi 2 e 3.». 
                
              - Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio  1975,
          n. 354, cosi' come modificato dalla presente legge, vedi  i
          riferimenti normativi all'art. 2-bis.