((Art. 2-sexies 
 
           Disposizioni in materia di garanti dei detenuti 
 
  1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo  il
comma 2-quater sono inseriti i seguenti: 
  "2-quater.1.  Il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle   persone
detenute  o  private  della  liberta'  personale,  quale   meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo  opzionale  alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  9  novembre
2012, n. 195,  accede  senza  limitazione  alcuna  all'interno  delle
sezioni speciali degli istituti  incontrando  detenuti  ed  internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente  articolo  e  svolge
con essi  colloqui  visivi  riservati  senza  limiti  di  tempo,  non
sottoposti  a  controllo  auditivo  o  a  videoregistrazione  e   non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui  al
comma 2-quater. 
  2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti,  comunque
denominati,  accedono,  nell'ambito  del  territorio  di  competenza,
all'interno  delle  sezioni  speciali  degli   istituti   incontrando
detenuti ed  internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui  al
presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi  esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei
colloqui personali di cui al comma 2-quater. 
  2-quater.3.  I  garanti  comunali,   provinciali   o   delle   aree
metropolitane  dei  diritti  dei   detenuti,   comunque   denominati,
nell'ambito  del   territorio   di   propria   competenza,   accedono
esclusivamente  in  visita  accompagnata  agli  istituti   ove   sono
ristretti i detenuti di cui al  presente  articolo.  Tale  visita  e'
consentita solo per verificare le condizioni di  vita  dei  detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi  con  i  detenuti  sottoposti  al
regime speciale di cui al presente articolo".)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 41-bis della citata legge 26 luglio  1975,
          n. 354, cosi' come modificato dalla presente legge, vedi  i
          riferimenti normativi all'art. 2-bis.