Art. 3 
 
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
  sulla sospensione dei termini processuali di cui  al  decreto-legge
  n. 18 del 2020 
 
  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a) le parole ((«cause relative  ad  alimenti»))
sono sostituite dalle seguenti: ((«cause relative  ai  diritti  delle
persone minorenni,  al  diritto  all'assegno  di  mantenimento,  agli
alimenti e all'assegno divorzile»)) e le parole «procedimenti di  cui
agli articoli 283, 351 e 373 del codice di  procedura  civile  e,  in
genere, tutti  i  procedimenti  la  cui  ritardata  trattazione  puo'
produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui
agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle  seguenti  «procedimenti  di  cui  agli
articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile,  procedimenti
elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti  la  cui
ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti»; 
      2) alla lettera b),  le  parole  «procedimenti  nei  quali  nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304  del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale»; 
    b) al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole  «16  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»; 
    ((b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31  luglio  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"; 
    c) al comma 7, lettera  f),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'effettiva partecipazione delle parti» sono aggiunte  le  seguenti:
"; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui  il  magistrato  si
collega con gli  avvocati,  le  parti  ed  il  personale  addetto  e'
considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"; 
    c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
  "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli
in spazio neutro, ovvero alla  presenza  di  operatori  del  servizio
socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31
maggio 2020, dopo tale data  e'  ripristinata  la  continuita'  degli
incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale
per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali  e
semiresidenziali  per  i  minorenni,  nonche'  negli  spazi   neutri,
favorendo le condizioni che consentono le  misure  di  distanziamento
sociale. La sospensione degli incontri,  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  assicurare  i  collegamenti  da  remoto,  puo'   protrarsi
esclusivamente in caso di taluno dei delitti di  cui  alla  legge  19
luglio 2019, n. 69"; 
    c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  "11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla
corte di appello, il deposito degli  atti  del  magistrato  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  E'  comunque
consentito il deposito degli atti di cui al  periodo  precedente  con
modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici  del  dominio
giustizia non sono funzionanti"; )) 
    d) al comma 12-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dal  comma  12,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera
di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»; 
    e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, le parole «salvo che la  parte  ricorrente
faccia  richiesta  di  discussione  orale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «salvo  che  una  delle  parti  private  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»; 
      2)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «e'  formulata  per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale  o»  e
le parole «del ricorrente» sono soppresse; 
    f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro  della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il  deposito  con  modalita'  telematica  di  memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis,  comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni  stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in  deroga  alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo  periodo.  I
decreti di cui al primo periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli
uffici del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  della  funzionalita'  dei   servizi   di
comunicazione dei documenti informatici. 
  12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro della giustizia  non  aventi  natura  regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico
ministero atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del
pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.»; 
    g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano  alle  deliberazioni  conseguenti  alle  udienze  di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»; 
    h) al comma 20, ovunque ricorrano, le  parole  «15  aprile  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»; 
    ((h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono  aggiunti  i
seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione  digitale,
trasmette tramite posta elettronica certificata agli  avvocati  delle
parti  l'accordo  cosi'  formato.   In   tali   casi   l'istanza   di
notificazione  dell'accordo  di  mediazione  puo'  essere   trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio  di  posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di  posta  elettronica  ricevuto  le  copie  analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli  137  e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna  di  copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
    i) (Soppressa).". 
  1-bis. All'articolo 88  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  "Quando il verbale di udienza, contenente gli  accordi  di  cui  al
primo comma  ovvero  un  verbale  di  conciliazione  ai  sensi  degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti  informatici,
alla sottoscrizione delle parti,  del  cancelliere  e  dei  difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del  giudice  che  tali  soggetti,
resi  pienamente  edotti  del  contenuto  degli  accordi,  li   hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione  ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti  della  conciliazione
sottoscritta in udienza". 
  1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili"  sono  inserite  le
seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede
giurisdizionale,". 
  1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  dopo
il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
  "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,
nelle quali il rispetto  delle  misure  di  contenimento  di  cui  al
presente   decreto,   o   comunque   disposte   durante   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla  base  di  disposizioni  successive,
puo'  essere  valutato  ai  sensi  del  comma  6-bis,  il  preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del  comma  1-bis
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  83  (Nuove  misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia civile, penale,  tributaria
          e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al  15  aprile  2020  le
          udienze dei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso
          tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a  data
          successiva al 15 aprile 2020. 
              2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile  2020  e'  sospeso  il
          decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
          procedimenti  civili  e  penali.  Si   intendono   pertanto
          sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti  per  la
          fase  delle  indagini  preliminari,   per   l'adozione   di
          provvedimenti giudiziari  e  per  il  deposito  della  loro
          motivazione, per la proposizione  degli  atti  introduttivi
          del  giudizio  e  dei  procedimenti   esecutivi,   per   le
          impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
          il decorso del termine abbia inizio durante il  periodo  di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. Quando il termine e' computato a  ritroso  e
          ricade in tutto o in parte nel periodo di  sospensione,  e'
          differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
          in modo da consentirne il rispetto. Si  intendono  altresi'
          sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
          termini per la notifica del ricorso in primo grado  innanzi
          alle Commissioni tributarie e il termine  di  cui  all'art.
          17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.
          546. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  operano
          nei seguenti casi: 
              a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni
          relative alle dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori
          stranieri non accompagnati e ai  minori  allontanati  dalla
          famiglia  quando  dal  ritardo  puo'  derivare   un   grave
          pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente  e
          indifferibile  la  tutela  di  diritti  fondamentali  della
          persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,
          al diritto all'assegno di  mantenimento,  agli  alimenti  e
          all'assegno  divorzile   o   ad   obbligazioni   alimentari
          derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,   di
          matrimonio o di affinita', nei soli  casi  in  cui  vi  sia
          pregiudizio  per   la   tutela   di   bisogni   essenziali;
          procedimenti cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di
          diritti  fondamentali  della  persona;   procedimenti   per
          l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di  tutela,  di
          amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione   e   di
          inabilitazione nei soli  casi  in  cui  viene  dedotta  una
          motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
          con l'adozione di provvedimenti  provvisori  e  sempre  che
          l'esame   diretto   della   persona    del    beneficiario,
          dell'interdicendo   e   dell'inabilitando    non    risulti
          incompatibile con le  sue  condizioni  di  eta'  e  salute;
          procedimenti di cui all'art. 35  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833; procedimenti di cui all'art. 12  della  legge
          22 maggio 1978, n.  194;  procedimenti  per  l'adozione  di
          ordini  di   protezione   contro   gli   abusi   familiari;
          procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
          trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione
          europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351  e  373
          del codice di procedura civile, procedimenti elettorali  di
          cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti  i  procedimenti
          la  cui   ritardata   trattazione   puo'   produrre   grave
          pregiudizio  alle   parti.   In   quest'ultimo   caso,   la
          dichiarazione di urgenza e'  fatta  dal  capo  dell'ufficio
          giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
          ricorso, con decreto non impugnabile e, per le  cause  gia'
          iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore  o  del
          presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 
              b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o
          dell'ordine  di   allontanamento   immediato   dalla   casa
          familiare,  procedimenti   nei   quali   nel   periodo   di
          sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini  di
          cui all'art. 304, comma 6, del codice di procedura  penale,
          procedimenti per  la  consegna  di  un  imputato  o  di  un
          condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile  2005,
          n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui  al
          capo I del titolo II del libro XI del codice  di  procedura
          penale,  procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure  di
          sicurezza  detentive  o  e'  pendente   la   richiesta   di
          applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando  i
          detenuti, gli imputati,  i  proposti  o  i  loro  difensori
          espressamente  richiedono  che  si  proceda,   altresi'   i
          seguenti: 
                1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i
          casi di sospensione cautelativa delle  misure  alternative,
          ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26  luglio  1975,  n.
          354; 
                2)  procedimenti  in  cui   sono   applicate   misure
          cautelari o di sicurezza; 
                3)  procedimenti  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione  o  nei   quali   sono   disposte   misure   di
          prevenzione; 
              c) procedimenti che presentano  carattere  di  urgenza,
          per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi
          di cui all'art. 392 del  codice  di  procedura  penale.  La
          dichiarazione  di  urgenza  e'  fatta  dal  giudice  o  dal
          presidente  del  collegio,  su  richiesta  di  parte,   con
          provvedimento motivato e non impugnabile. 
              3-bis.  La  richiesta  che  si  proceda  da  parte   di
          detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3,  lettera
          b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla  Corte
          di cassazione,  puo'  essere  avanzata  solo  a  mezzo  del
          difensore  che  li  rappresenta  dinanzi  alla  Corte.  Nei
          procedimenti pendenti dinanzi alla Corte  di  cassazione  e
          pervenuti alla cancelleria della Corte nel  periodo  dal  9
          marzo  al  30  giugno  2020  il  decorso  del  termine   di
          prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata
          per la trattazione  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  il  31
          dicembre 2020. 
              4. Nei procedimenti penali in cui opera la  sospensione
          dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per
          lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i  termini
          di cui agli articoli 303 e  308  del  codice  di  procedura
          penale. 
              5.  Nel  periodo   di   sospensione   dei   termini   e
          limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
          degli uffici giudiziari possono adottare le misure  di  cui
          al comma 7, lettere da a) a f) e h). 
              6.  Per  contrastare  l'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento  dell'attivita'  giudiziaria,  per  il  periodo
          compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi  degli
          uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale,
          per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e
          il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
          organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
          giudiziari, necessarie per  consentire  il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con  le  Regioni,  dal  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,   dal   Ministero   della   giustizia   e   delle
          prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
          del  Consiglio   dei   ministri,   al   fine   di   evitare
          assembramenti  all'interno   dell'ufficio   giudiziario   e
          contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi
          dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura  generale
          presso la Corte di  cassazione,  le  misure  sono  adottate
          d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e  con  il
          Procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  Corte
          d'appello dei rispettivi distretti. 
              7. Per assicurare le finalita' di cui  al  comma  6,  i
          capi degli uffici giudiziari possono adottare  le  seguenti
          misure: 
                a) la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici  giudiziari,  garantendo  comunque  l'accesso   alle
          persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                b)   la    limitazione,    sentito    il    dirigente
          amministrativo, dell'orario di apertura al  pubblico  degli
          uffici anche in deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  162
          della legge  23  ottobre  1960,  n.  1196  ovvero,  in  via
          residuale e solo per gli uffici  che  non  erogano  servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                c)  la  regolamentazione  dell'accesso  ai   servizi,
          previa prenotazione, anche tramite mezzi  di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                d)  l'adozione  di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze; 
                e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art.
          472, comma 3, del codice di procedura penale, di  tutte  le
          udienze penali pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi
          dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze
          civili pubbliche; 
                f) la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze
          civili che non richiedono la presenza di  soggetti  diversi
          dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari  del  giudice,
          anche se finalizzate all'assunzione di informazioni  presso
          la  pubblica  amministrazione,  mediante  collegamenti   da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. Lo svolgimento  dell'udienza
          deve  in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti ; il  luogo  posto  nell'ufficio
          giudiziario  da  cui  il  magistrato  si  collega  con  gli
          avvocati, le parti ed il personale addetto  e'  considerato
          aula  d'udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   Prima
          dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori  delle
          parti e al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua
          partecipazione, giorno, ora e  modalita'  di  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'
          con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
          e, ove trattasi di parti, della loro  libera  volonta'.  Di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale; 
                g) la previsione del  rinvio  delle  udienze  a  data
          successiva al 30 giugno  2020  nei  procedimenti  civili  e
          penali, con le eccezioni indicate al comma 3; 
                h)  lo  svolgimento  delle  udienze  civili  che  non
          richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori
          delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
          di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
          la successiva adozione fuori udienza del provvedimento  del
          giudice; 
                h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli  ausiliari
          del  giudice   con   collegamenti   da   remoto   tali   da
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. 
              7-bis. Fermo  quanto  disposto  per  gli  incontri  tra
          genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza  di
          operatori del servizio  socio-assistenziale,  disposti  con
          provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo  tale
          data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti
          tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale  per  i
          minorenni   per   tutti   i   servizi   residenziali,   non
          residenziali e semiresidenziali per  i  minorenni,  nonche'
          negli spazi neutri, favorendo le condizioni che  consentono
          le misure di distanziamento sociale. La  sospensione  degli
          incontri, nel caso in cui non sia  possibile  assicurare  i
          collegamenti da remoto, puo'  protrarsi  esclusivamente  in
          caso di taluno dei delitti di  cui  alla  legge  19  luglio
          2019, n. 69. 
              8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui
          al comma 7 che precludano la  presentazione  della  domanda
          giudiziale  e'  sospesa  la  decorrenza  dei   termini   di
          prescrizione e decadenza dei  diritti  che  possono  essere
          esercitati  esclusivamente  mediante  il  compimento  delle
          attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
              9. Nei procedimenti penali il corso della  prescrizione
          e i termini di cui agli articoli 303, 308,  309,  comma  9,
          311, commi 5 e  5-bis,  e  324,  comma  7,  del  codice  di
          procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e  27,  comma
          6,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          rimangono sospesi per il tempo in cui  il  procedimento  e'
          rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso,
          non oltre il 30 giugno 2020. 
              10. Ai fini del computo di cui all'art. 2  della  legge
          24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del
          presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
          tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 
              11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno  2020,  negli  uffici
          che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di  deposito
          telematico anche gli  atti  e  documenti  di  cui  all'art.
          16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,  n.  221,  sono  depositati  esclusivamente  con   le
          modalita' previste dal comma 1 del medesimo  articolo.  Gli
          obblighi di  pagamento  del  contributo  unificato  di  cui
          all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di
          cui all'art. 30 del medesimo decreto, connessi al  deposito
          degli  atti  con  le   modalita'   previste   dal   periodo
          precedente,  sono  assolti  con   sistemi   telematici   di
          pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica  di  cui
          all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82. 
              11.1.  Dal  9  marzo  2020  al  31  luglio  2020,   nei
          procedimenti   civili,   contenziosi   o   di    volontaria
          giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello,
          il  deposito   degli   atti   del   magistrato   ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. E' comunque consentito  il  deposito
          degli atti di cui al periodo precedente con  modalita'  non
          telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del   dominio
          giustizia non sono funzionanti. 
              11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla  Corte  di
          cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli  atti
          e dei documenti da parte degli avvocati  puo'  avvenire  in
          modalita' telematica nel  rispetto  della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento
          del  direttore   generale   dei   sistemi   informativi   e
          automatizzati del Ministero  della  giustizia  che  accerta
          l'installazione   e    l'idoneita'    delle    attrezzature
          informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione dei documenti informatici.  Gli  obblighi  di
          pagamento del contributo unificato di cui all'art.  14  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'  l'anticipazione
          forfettaria  di  cui  all'art.  30  del  medesimo  decreto,
          connessi al deposito telematico degli atti di  costituzione
          in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con
          sistemi  telematici   di   pagamento   anche   tramite   la
          piattaforma tecnologica di cui all'art.  5,  comma  2,  del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              12. Ferma l'applicazione dell'art. 472,  comma  3,  del
          codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al  30  giugno
          2020, la partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone
          detenute, internate o in stato  di  custodia  cautelare  e'
          assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze  o  con
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
          commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271. 
              12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo
          2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono
          la  partecipazione  di  soggetti   diversi   dal   pubblico
          ministero, dalle parti private e dai rispettivi  difensori,
          dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o  agenti  di
          polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti
          possono  essere  tenute  mediante  collegamenti  da  remoto
          individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero  della  giustizia.  Lo  svolgimento  dell'udienza
          avviene   con   modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.
          Prima dell'udienza il giudice fa  comunicare  ai  difensori
          delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di
          cui e' prevista la partecipazione giorno, ora  e  modalita'
          del collegamento. I  difensori  attestano  l'identita'  dei
          soggetti assistiti, i  quali,  se  liberi  o  sottoposti  a
          misure  cautelari  diverse  dalla  custodia   in   carcere,
          partecipano all'udienza solo dalla medesima  postazione  da
          cui  si  collega  il  difensore.  In   caso   di   custodia
          dell'arrestato o del fermato in  uno  dei  luoghi  indicati
          dall'art. 284, comma 1, del codice di procedura penale,  la
          persona  arrestata  o  fermata  e  il   difensore   possono
          partecipare all'udienza di convalida da  remoto  anche  dal
          piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
          per la videoconferenza, quando disponibile.  In  tal  caso,
          l'identita' della persona arrestata o formata e'  accertata
          dall'ufficiale    di    polizia    giudiziaria    presente.
          L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio
          giudiziario  e  da'  atto  nel  verbale   d'udienza   delle
          modalita'  di  collegamento  da  remoto  utilizzate,  delle
          modalita' con  cui  si  accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti e di tutte le  ulteriori  operazioni,  nonche'
          dell'impossibilita' dei soggetti non  presenti  fisicamente
          di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137,  comma
          2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai  sensi
          dell'art. 483, comma 1, del  codice  di  procedura  penale.
          Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di  cui
          al presente comma non si applicano, salvo che le  parti  vi
          acconsentano,  alle  udienze  di  discussione  finale,   in
          pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle  nelle
          quali devono essere esaminati testimoni, parti,  consulenti
          o periti. 
              12-ter. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  sino  al
          30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si  procede  anche  con  le
          modalita' di cui al  comma  12-quinquies;  non  si  applica
          l'art. 615, comma 3, del codice di procedura  penale  e  il
          dispositivo e'  comunicato  alle  parti.  La  richiesta  di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal difensore abilitato a  norma  dell'art.  613
          del codice di procedura penale entro il termine  perentorio
          di  venticinque  giorni   liberi   prima   dell'udienza   e
          presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,  alla
          cancelleria.  Le  udienze  fissate  in  data  anteriore  al
          venticinquesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          rinviate in modo da  consentire  il  rispetto  del  termine
          previsto per la  richiesta  di  discussione  orale.  Se  la
          richiesta e' formulata  dal  difensore  del  ricorrente,  i
          termini  di  prescrizione  e  di  custodia  cautelare  sono
          sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
              12-quater. Dal 9 marzo 2020  al  30  giugno  2020,  nel
          corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
          giudice  possono  avvalersi  di  collegamenti  da   remoto,
          individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono
          la partecipazione della persona sottoposta  alle  indagini,
          della persona offesa,  del  difensore,  di  consulenti,  di
          esperti o di altre persone, nei casi  in  cui  la  presenza
          fisica di costoro non puo' essere assicurata senza  mettere
          a rischio le esigenze di contenimento della diffusione  del
          virus COVID-19. La partecipazione delle  persone  detenute,
          internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
          con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate  a
          partecipare  all'atto  sono  tempestivamente   invitate   a
          presentarsi  presso  il  piu'  vicino  ufficio  di  polizia
          giudiziaria, che abbia in  dotazione  strumenti  idonei  ad
          assicurare il collegamento da remoto. Presso  tale  ufficio
          le persone partecipano al compimento dell'atto in  presenza
          di un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria,  che
          procede alla loro identificazione. Il compimento  dell'atto
          avviene  con  modalita'  idonee   a   salvaguardarne,   ove
          necessario, la segretezza e ad assicurare  la  possibilita'
          per la persona  sottoposta  alle  indagini  di  consultarsi
          riservatamente  con  il  proprio  difensore.  Il  difensore
          partecipa da  remoto  mediante  collegamento  dallo  studio
          legale, salvo che decida di essere presente nel  luogo  ove
          si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige
          il  verbale  da'  atto  nello  stesso  delle  modalita'  di
          collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con  cui
          si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
          le ulteriori operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
          soggetti  non  presenti  fisicamente  di  sottoscrivere  il
          verbale, ai sensi dell'art. 137, comma  2,  del  codice  di
          procedura penale. 
              12-quater.1- Sino al 31 luglio 2020,  con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  della  giustizia  non  aventi  natura
          regolamentare,  presso   ciascun   ufficio   del   pubblico
          ministero  che  ne  faccia  richiesta  a  norma  del  terzo
          periodo,  e'  autorizzato   il   deposito   con   modalita'
          telematica  di  memorie,  documenti,  richieste  e  istanze
          indicate  dall'art.  415-bis,  comma  3,  del   codice   di
          procedura penale, secondo  le  disposizioni  stabilite  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          anche in deroga alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre
          2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2010, n. 24. Il deposito  degli  atti  si  intende
          eseguito  al  momento  del  rilascio  della   ricevuta   di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al primo periodo. I decreti di cui al  primo  periodo  sono
          adottati su richiesta degli uffici del pubblico  ministero,
          previo accertamento da parte  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia della funzionalita' dei servizi di  comunicazione
          dei documenti informatici. 
              12-quater.2 -Sino al 31 luglio 2020,  con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  della  giustizia  non  aventi  natura
          regolamentare,  presso   ciascun   ufficio   del   pubblico
          ministero  che  ne  faccia  richiesta  a  norma  del  terzo
          periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono
          autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero
          atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
          disposizioni  stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia, anche in deroga alle  previsioni
          del decreto emanato ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24.  La
          comunicazione di cui al  periodo  che  precede  si  intende
          eseguita  al  momento  del  rilascio  della   ricevuta   di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al periodo che precede. I decreti di cui al  primo  periodo
          sono  adottati  su  richiesta  degli  uffici  del  pubblico
          ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia della funzionalita'  dei  servizi
          di comunicazione dei documenti informatici. 
              12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno  2020,  nei
          procedimenti civili e penali non sospesi, le  deliberazioni
          collegiali in camera di' consiglio possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel fascicolo il  prima  possibile  e,  in
          ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza
          sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di  cui
          al presente  comma  non  si  applicano  alle  deliberazioni
          conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
          udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
          collegamento da remoto. 
              13. Le comunicazioni e le notificazioni  relative  agli
          avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti  penali
          ai sensi del presente articolo, nonche'  dell'art.  10  del
          decreto-legge  2  marzo  2020,  n.   9,   sono   effettuate
          attraverso il  Sistema  di  notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso  sistemi
          telematici individuati e  regolati  con  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. 
              14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi  e
          dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle
          altre parti sono eseguite mediante invio  all'indirizzo  di
          posta elettronica certificata di sistema del  difensore  di
          fiducia, ferme restando  le  notifiche  che  per  legge  si
          effettuano presso il difensore d'ufficio. 
              15.  Tutti  gli  uffici  giudiziari  sono   autorizzati
          all'utilizzo del Sistema di notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche penali per le comunicazioni e le  notificazioni
          di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14,  senza
          necessita' di ulteriore  verifica  o  accertamento  di  cui
          all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221. 
              16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali
          per minorenni, a decorrere dal 9 marzo  2020  e  sino  alla
          data del 22 marzo 2020, i colloqui con i  congiunti  o  con
          altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
          e gli imputati a norma degli articoli  18  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, 37 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30  giugno  2000,  n.  230,  e  19  del  decreto
          legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
          mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti  di
          cui dispone l'amministrazione penitenziaria  e  minorile  o
          mediante  corrispondenza  telefonica,   che   puo'   essere
          autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
          2000 e all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121
          del 2018. 
              17.   Tenuto   conto   delle   evidenze   rappresentate
          dall'autorita' sanitaria, la magistratura  di  sorveglianza
          puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9  marzo  2020
          ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
          cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
          del regime di semiliberta'  ai  sensi  dell'art.  48  della
          medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
          121. 
              18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di
          assise di appello di cui all'art. 7 della legge  10  aprile
          1951, n. 287, in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono prorogate  fino  alla  data  del  30
          giugno 2020. 
              19. In deroga al disposto dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2008,  n.  35,  per  l'anno
          2020  le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  componenti   del
          consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
          di cassazione si svolgono la prima domenica  e  il  lunedi'
          successivo del mese di ottobre. 
              20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020  sono  altresi'
          sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
          nei  procedimenti  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  nei  procedimenti  di
          negoziazione  assistita  ai  sensi  del  decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche'  in  tutti  i
          procedimenti   di    risoluzione    stragiudiziale    delle
          controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando  i
          predetti procedimenti siano stati  introdotti  o  risultino
          gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  all'11  maggio
          2020. Sono conseguentemente sospesi  i  termini  di  durata
          massima dei medesimi procedimenti. 
              20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020,  gli
          incontri di mediazione in ogni caso  possono  svolgersi  in
          via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti
          coinvolte nel procedimento. Anche  successivamente  a  tale
          periodo  gli  incontri  potranno  essere  svolti,  con   il
          preventivo  consenso  di  tutte  le  parti  coinvolte   nel
          procedimento, in via  telematica,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 4, del decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
          mediante sistemi di videoconferenza. In caso  di  procedura
          telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma  digitale,
          puo' dichiarare autografa  la  sottoscrizione  del  proprio
          cliente collegato da remoto ed apposta in calce al  verbale
          ed all'accordo di conciliazione.  Il  verbale  relativo  al
          procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica
          e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle  parti
          con firma digitale ai fini  dell'esecutivita'  dell'accordo
          prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
          n. 28. Il  mediatore,  apposta  la  propria  sottoscrizione
          digitale, trasmette tramite posta  elettronica  certificata
          agli avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In  tali
          casi l'istanza di notificazione dell'accordo di  mediazione
          puo' essere trasmessa  all'ufficiale  giudiziario  mediante
          l'invio di un messaggio di posta  elettronica  certificata.
          L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del  messaggio
          di  posta  elettronica   ricevuto   le   copie   analogiche
          necessarie  ed  esegue  la  notificazione  ai  sensi  degli
          articoli 137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile,
          mediante consegna  di  copia  analogica  dell'atto  da  lui
          dichiarata conforme all'originale ai  sensi  dell'art.  23,
          comma 1, del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              20-ter.  Fino   alla   cessazione   delle   misure   di
          distanziamento previste dalla legislazione emergenziale  in
          materia  di  prevenzione  del  contagio  da  COVID-19,  nei
          procedimenti civili la sottoscrizione  della  procura  alle
          liti puo' essere apposta dalla parte anche su un  documento
          analogico  trasmesso   al   difensore,   anche   in   copia
          informatica  per  immagine,  unitamente  a  copia   di   un
          documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo
          di strumenti di comunicazione  elettronica.  In  tal  caso,
          l'avvocato  certifica   l'autografia   mediante   la   sola
          apposizione  della  propria  firma  digitale  sulla   copia
          informatica della procura. La procura si considera  apposta
          in calce, ai sensi dell'art. 83  del  codice  di  procedura
          civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce  mediante
          gli  strumenti  informatici  individuati  con  decreto  del
          Ministero della giustizia. 
              21. Le disposizioni del presente  articolo,  in  quanto
          compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
          alle giurisdizioni speciali non  contemplate  dal  presente
          decreto-legge, agli  arbitrati  rituali,  alle  commissioni
          tributarie e alla magistratura militare. 
              22.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 88 del regio decreto 18
          dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura  civile  e  disposizioni  transitorie),
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 88 (Processo verbale di avvenuta  conciliazione).
          - La convenzione conclusa tra le parti  per  effetto  della
          conciliazione davanti al giudice istruttore e' raccolta  in
          separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse,
          dal giudice e dal cancelliere. 
              Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di
          cui al primo comma ovvero un verbale  di  conciliazione  ai
          sensi degli articoli 185 e 420 del codice, e'  redatto  con
          strumenti informatici, della  sottoscrizione  delle  parti,
          del  cancelliere  e  dei  difensori  tiene  luogo  apposita
          dichiarazione  del  giudice   che   tali   soggetti,   resi
          pienamente edotti del contenuto  degli  accordi,  li  hanno
          accettati.  Il  verbale  di  conciliazione   recante   tale
          dichiarazione ha valore di titolo esecutivo  e  gli  stessi
          effetti della conciliazione sottoscritta in udienza. 
              Se la  conciliazione  avviene  tra  i  procuratori  non
          autorizzati a conciliare, il giudice  ne  prende  atto  nel
          processo verbale di  udienza  e  fissa  un'udienza  per  la
          comparizione delle parti e per la formazione  del  processo
          verbale indicato nel comma precedente. 
              Se le parti  non  risiedono  nella  circoscrizione  del
          giudice,  questi  puo'   autorizzarle   a   ratificare   la
          convenzione  conclusa  dai  procuratori  con  dichiarazione
          ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza
          o, se il luogo di residenza non  e'  sede  di  pretura,  da
          notaio, fissando all'uopo un termine. La  dichiarazione  di
          ratifica e' unita al processo verbale di udienza contenente
          la convenzione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  4,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.
          221(Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese),
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Biglietti  di  cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Nei procedimenti  civili  e  in  quelli  davanti  al
          Consiglio nazionale forense  in  sede  giurisdizionale,  le
          comunicazioni e le notificazioni a cura  della  cancelleria
          sono   effettuate   esclusivamente   per   via   telematica
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi o comunque accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. Allo  stesso  modo  si
          procede   per   le   notificazioni   a   persona    diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura  penale.  La
          relazione di notificazione e' redatta in  forma  automatica
          dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
              5. - 17-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13 (Misure  urgenti  in  materia  di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          - 6. 
              6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di  cui
          al  presente   decreto   e'   sempre   valutato   ai   fini
          dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1218 e 1223 del codice civile,  della  responsabilita'  del
          debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
          decadenze  o  penali  connesse   a   ritardati   o   omessi
          adempimenti. 
              6-ter. Nelle controversie in  materia  di  obbligazioni
          contrattuali, nelle  quali  il  rispetto  delle  misure  di
          contenimento  di  cui  al  presente  decreto,  o   comunque
          disposte durante  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
          sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato
          ai sensi del comma 6-bis,  il  preventivo  esperimento  del
          procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  comma   1-bis
          dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
          costituisce condizione di procedibilita' della domanda.».