((Art. 3-bis 
 
       Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  1993,  n.  119,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di  cui
al comma 3, le persone legate al destinatario  del  provvedimento  di
revoca da un rapporto di  matrimonio,  unione  civile  o  filiazione,
instaurato successivamente all'emissione del decreto  di  cambiamento
delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione
centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei
loro confronti.  Per  i  figli  minori  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2. 
  3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi  di  valutazione
dalle autorita' provinciali di  pubblica  sicurezza  e  dal  servizio
centrale  di  protezione,  accoglie  l'istanza  nel   caso   in   cui
l'applicazione della revoca delle  generalita'  di  cui  al  comma  3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In  tal  caso  la  commissione  centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da  compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o  provvedimenti  relativi  alla
persona. 
  3-quater. La disposizione di cui  al  comma  3-bis  si  applica  ai
destinatari  dei  provvedimenti  di  revoca  del  cambiamento   delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la  data  di
entrata in vigore della presente disposizione  e  fino  al  perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19".)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   decreto
          legislativo  29  marzo  1993,  n.   119   (Disciplina   del
          cambiamento delle generalita' per la protezione  di  coloro
          che collaborano con la giustizia),  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Attivita' della commissione centrale). - 1. La
          commissione centrale assume sollecitamente i  pareri  e  le
          informazioni occorrenti anche in relazione alle  situazioni
          soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e, se  ritiene  che  ogni  altra  misura
          risulti  non  adeguata,   predispone,   nell'ambito   dello
          speciale  programma  di  protezione,  gli   atti   per   il
          provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge  le
          altre attivita' previste dal presente decreto. 
              2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta
          in volta  incaricata  di  inoltrare  le  richieste  di  cui
          all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per
          l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che  possa
          consentire il collegamento fra le  nuove  e  le  precedenti
          generalita'. 
              3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a
          norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone  gli
          atti per la revoca del provvedimento di  cambiamento  delle
          generalita'. Il provvedimento indica anche gli  adempimenti
          da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita'
          negli  atti,  iscrizioni,  trascrizioni   o   provvedimenti
          relativi alla stessa persona. 
              3-bis.  In  caso  di  revoca  del   cambiamento   delle
          generalita' di  cui  al  comma  3,  le  persone  legate  al
          destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto  di
          matrimonio,  unione  civile   o   filiazione,   in-staurato
          successivamente all'emissione del  decreto  di  cambiamento
          delle generalita', possono avanzare motivata  istanza  alla
          commissione centrale affinche' il provvedimento  di  revoca
          non produca effetti nei loro confronti. Per i figli  minori
          si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2. 
              3-ter. La commissione centrale, acquisiti  elementi  di
          valutazione  dalle  autorita'   provinciali   di   pubblica
          sicurezza e dal servizio centrale di  protezione,  accoglie
          l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle
          generalita' di cui al comma 3  esporrebbe  il  coniuge,  la
          parte  dell'unione  civile  o  i   figli   a   rischi   per
          l'incolumita'  personale.  In  tal  caso   la   commissione
          centrale provvede ai  sensi  del  comma  3,  indicando  gli
          adempimenti   da   compiere   negli    atti,    iscrizioni,
          trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona. 
              3-quater. La disposizione di  cui  al  comma  3-bis  si
          applica ai destinatari  dei  provvedimenti  di  revoca  del
          cambiamento delle generalita'  nonche'  a  coloro  nei  cui
          confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei
          ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in  vigore
          della presente disposizione e fino al perdurare dello stato
          di emergenza relativa al COVID-19.».