Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». In deroga a quanto previsto agli art. 10, secondo comma e 12, secondo comma, e successive modifiche ed integrazioni del decreto di massima, l'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sara' pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli Specialisti nel collocamento supplementare sara' pari al 20% e sara' calcolato per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul mercato secondario. Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 giugno 2020.