Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della quarta  tranche  dei  titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13
del «decreto di massima». 
  In deroga a quanto previsto agli  art.  10,  secondo  comma  e  12,
secondo comma, e successive modifiche ed integrazioni del decreto  di
massima, l'importo della tranche relativa  al  titolo  oggetto  della
presente emissione sara' pari al 20%. La percentuale delle  quote  da
attribuire agli Specialisti nel collocamento supplementare sara' pari
al 20% e sara' calcolato per il 15% sulla base della performance  sul
mercato primario per il restante 5% sulla base della performance  sul
mercato secondario. 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 giugno 2020.