Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Raschera Art. 1. Denominazione E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Raschera» riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.