Art. 6 Istruttoria delle domande 1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. 2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.