Art. 3. Diligenza 1. La diligenza si desume: a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti; b) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda. 2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0,00 a 6,00 diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero: a) punti fino a 5 in caso di assoluta tempestivita' da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttivita' dell'Ufficio di appartenenza; b) punti da 1 a 4 attribuiti in modo proporzionale alla percentuale di ritardi da parte del candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di produttivita' dell'ufficio di appartenenza; c) punti 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002); d) punti 0,50 per la partecipazione alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.