Art. 3. 
 
 
                              Diligenza 
 
  1. La diligenza si desume: 
    a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il  deposito  dei
provvedimenti; 
    b) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze  dell'ufficio,
quali la partecipazione alla  Commissione  per  l'assistenza  tecnica
gratuita (art.  138,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002) o alla Sezione  per  la  sospensione  feriale  dei  termini
processuali  (art.  6,  decreto  legislativo  n.  545/1992)  o   alle
sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze  necessarie
al corretto funzionamento dell'ufficio. 
  Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio  solare  antecedente
allo scadere del termine per proporre domanda. 
  2. Il punteggio complessivo previsto per il  parametro  «diligenza»
va da 0,00 a 6,00 diversamente ripartito ai  fini  dell'attribuzione,
ovvero: 
    a) punti fino a 5 in caso di assoluta tempestivita' da parte  del
candidato nel deposito dei provvedimenti, tenuto conto della media di
produttivita' dell'Ufficio di appartenenza; 
    b)  punti  da  1  a  4  attribuiti  in  modo  proporzionale  alla
percentuale di ritardi  da  parte  del  candidato  nel  deposito  dei
provvedimenti, tenuto conto della media di produttivita' dell'ufficio
di appartenenza; 
    c)  punti  0,50  per  la  partecipazione  alla  Commissione   per
l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002); 
    d)  punti  0,50  per  la  partecipazione  alla  Sezione  per   la
sospensione  feriale  dei  termini  processuali  (art.   6,   decreto
legislativo n. 545/1992)  o  alle  sostituzioni,  riconducibili  alle
applicazioni  e  supplenze  necessarie  al   corretto   funzionamento
dell'ufficio.