Art. 4. Laboriosita' 1. La «laboriosita'» e' l'indice di intensa capacita' di lavoro e si desume: a) dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato; b) dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio. 2. Il parametro della laboriosita' fungera' da limite per l'assegnazione del punteggio di cui all'art. 3, nel senso ivi specificato.