Art. 4. 
 
 
                            Laboriosita' 
 
  1. La «laboriosita'» e' l'indice di intensa capacita' di  lavoro  e
si desume: 
    a) dal numero di sentenze depositate, valutato  comparativamente,
con i dati statistici  dell'ultimo  triennio,  dei  componenti  della
medesima commissione di appartenenza con  analoga  funzione,  tenendo
conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato; 
    b) dalla produttivita',  intesa  come  numero  e  qualita'  degli
affari  giudiziari  trattati  in  rapporto  alla  tipologia  ed  alla
condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio. 
  2.  Il  parametro  della  laboriosita'  fungera'  da   limite   per
l'assegnazione del  punteggio  di  cui  all'art.  3,  nel  senso  ivi
specificato.