Art. 6. 
 
 
                      Presidenti di commissione 
 
  1.  Ai  fini  della  valutazione  dei  concorrenti  presidenti   di
commissione  si  deve  tener  conto,   oltre   che   delle   funzioni
giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di
conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei
criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio  complessivo
dei suddetti criteri (21  punti)  e'  assegnato  con  riferimento  ai
criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: 
    a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo  adempimento
delle funzioni giurisdizionali e per la corretta  applicazione  delle
disposizioni  consiliari  in  tema  di  organizzazione  e   controllo
dell'ufficio cosi' come emergenti dalle  statistiche  attestanti  gli
indici di ricambio e di smaltimento; 
    b) punti da 0,00 a  11,00  in  considerazione  del  numero  delle
sezioni della commissione, della  assiduita'  di  presenza  in  sede,
della capacita' di coordinamento delle  sezioni,  del  raggiungimento
degli obiettivi concordati, ad  inizio  anno,  con  il  Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche  sulla
base delle relazioni dell'Ufficio ispettivo del  Consiglio  medesimo,
unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata
dei processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.; 
    c) punti da 0,00 a 4,00  per  la  partecipazione  e/o  docenza  a
seminari, corsi di aggiornamento e corsi di  perfezionamento,  master
in materia tributaria, assegnati con  gli  stessi  criteri  stabiliti
dall'art. 5, comma 4. 
  2. A coloro che sono stati componenti del Consiglio  di  Presidenza
della  giustizia  tributaria,   tenuto   conto   della   peculiarita'
dell'incarico, viene  attribuito  il  punteggio  massimo  di  cui  ai
criteri  di  diligenza,  laboriosita'  ed  attitudine,  di   cui   ai
precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione.