Art. 6. Presidenti di commissione 1. Ai fini della valutazione dei concorrenti presidenti di commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) e' assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito: a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio cosi' come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento; b) punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della commissione, della assiduita' di presenza in sede, della capacita' di coordinamento delle sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio ispettivo del Consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.; c) punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4. 2. A coloro che sono stati componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosita' ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione.