(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
       STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
 
                              Sommario 
 
    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
    Art. 1 - Principi fondamentali 
    Art. 2 - Liberta' di ricerca e di insegnamento 
    Art. 3 - Formazione del personale 
    Art. 4 - Fonti di finanziamento 
    Art. 5 - Statuto 
    Art. 6 - Regolamenti 
    Art. 7 - Codice etico 
    TITOLO II - STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA 
    Art. 8 - Strutture didattiche e di ricerca 
    Art. 9 - Dipartimenti 
    Art. 10 - Consiglio di Dipartimento 
    Art. 11 - Direttore del Dipartimento e Giunta 
    Art. 12 - Centri di ricerca e di supporto  alla  ricerca  e  alla
didattica 
    Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti 
    Art. 14 - Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca 
    TITOLO III - ORGANI DELL'ATENEO 
    Art. 15 - Organi dell'Ateneo 
    Art. 16 - Rettore 
    Art. 17 - Senato accademico 
    Art. 18 - Consiglio di amministrazione 
    Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti 
    Art. 20 - Nucleo di valutazione 
    Art. 21 - Direttore generale 
    TITOLO IV - ALTRI ORGANISMI DI ATENEO 
    Art. 22 - Consiglio degli studenti 
    Art. 23 - Comitati etici 
    Art. 24 - Collegio di disciplina 
    Art. 25 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni 
    Art. 26 - Presidio della qualita' 
    Art. 27 - Tavolo di consultazione 
     TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
    Art. 28 - Principi 
    Art. 29 - Funzioni dirigenziali 
    Art. 30 - Sistema bibliotecario di Ateneo 
    Art. 31 - Strutture di servizio 
    Art. 32 - Centri di ricerca interuniversitari e internazionali 
    Art. 33 - Comitato per lo sport universitario 
    TITOLO VI - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 
    Art. 34 -  Pari  opportunita'  nella  composizione  di  organi  e
strutture collegiali 
    Art. 35 - Partecipazione a organismi privati 
    Art. 36 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 
    Art. 37 - Logotipo 
    Art. 38 - Norme comuni, transitorie e finali 
 
Preambolo 
    L'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo, 
    Fondata nel 1506, a seguito del riordinamento  del  collegio  dei
dottori di Urbino; 
    Universita' libera, a partire dal regio decreto  del  23  ottobre
1862, n. 912, conservando tale status  anche  con  il  regio  decreto
dell'8 febbraio 1925, n. 230; 
    Intitolata  nel  2003  a  Carlo  Bo,  sotto  il  cui   piu'   che
cinquantennale impulso raggiunge grande prestigio; 
    Statalizzata nel 2007 e oggi Ateneo a vocazione internazionale; 
    Rivendicando  la  propria  appartenenza   allo   Spazio   europeo
dell'istruzione, del  quale,  con  il  presente  statuto,  fa  propri
principi, strumenti, obiettivi; 
    Sede  primaria  di  libera  ricerca  scientifica   e   istruzione
superiore; 
    Affermando il proprio  carattere  pluralista  e  libero  da  ogni
condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico e la
sua  natura  di  istituzione  pubblica,  che  gode   a   nome   della
Costituzione,  e  nei  limiti  fissati  dalla  legge,  di   autonomia
statutaria,  regolamentare,  scientifica,  didattica,  organizzativa,
finanziaria e contabile; 
    Sita in Urbino citta' patrimonio mondiale dell'umanita'  dove  si
ripropone di sviluppare la vocazione di citta' Campus,  a  misura  di
studente, valorizzando tradizioni, radici,  storia  e  mettendole  al
servizio  dello  sviluppo  civile,  culturale  e  scientifico   della
comunita' locale, nazionale e internazionale; 
    Ha adottato il presente statuto in ottemperanza alla legge n. 240
del 2010. 
 
 
                               Art. 1. 
 
                        Principi fondamentali 
 
    1. L'Universita' degli studi di Urbino Carlo  Bo  e'  istituzione
pubblica, ha personalita' giuridica  e  piena  capacita'  di  diritto
pubblico  e  privato;   ha   autonomia   statutaria,   regolamentare,
scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria  e  contabile,  si
organizza  e  opera  secondo   il   presente   statuto,   espressione
fondamentale della sua autonomia. 
    2. Ai fini del presente statuto per «Universita'» e  «Ateneo»  si
intende la «Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo»  avente  sede
nella citta' di Urbino. 
    3.  I  fini  primari  dell'universita'  sono  la   promozione   e
l'organizzazione  della   ricerca   scientifica   e   dell'istruzione
superiore,  l'elaborazione  e  la   trasmissione   delle   conoscenze
scientifiche, la formazione di tutto il  personale,  la  preparazione
culturale e professionale di studenti e  studentesse,  la  formazione
permanente  e  ricorrente,  l'innovazione  culturale,  scientifica  e
tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie,
lo sviluppo del territorio. 
     4. L'universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare
la piena  realizzazione  del  diritto  allo  studio,  valorizzando  i
principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti
e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove  e
sostiene  attivita'  e  servizi  di  orientamento  e  di   assistenza
didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo
del lavoro di studenti e studentesse. 
    5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di
consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con
istituzioni e  aziende  pubbliche  e  private,  locali,  nazionali  e
internazionali. 
    L'universita' sostiene con  ogni  mezzo  adeguato  la  Fondazione
Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'. 
    6. L'universita' riconosce  nella  vocazione  internazionale  una
componente fondamentale del proprio profilo didattico e  scientifico.
A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli  scambi
culturali,  la  mobilita'  della  componente  docente  e  di   quella
studentesca e il  riconoscimento  delle  carriere  e  dei  titoli  di
studio. Promuove il proprio inserimento  in  reti  internazionali  di
didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale. 
    7. L'universita' garantisce e promuove, anche  attraverso  azioni
positive, il principio delle pari opportunita'  e  la  valorizzazione
delle  differenze  di  genere.  Contrasta,  in  ogni  ambito  di  sua
pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e  indiretta,
con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle,
all'origine etnica o  sociale,  alla  lingua,  alla  religione,  alle
convinzioni personali, alle opinioni politiche o di  qualsiasi  altra
natura, all'appartenenza a una  minoranza  nazionale  e/o  culturale,
alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle  condizioni
di salute, all'eta', all'orientamento sessuale,  allo  stato  civile.
L'universita'  assicura   un   ambiente   improntato   al   benessere
organizzativo e si impegna  a  prevenire,  rilevare,  contrastare  ed
eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona. 
    8. L'universita' adotta i provvedimenti necessari a garantire  il
pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la
loro   effettiva   partecipazione   alla   vita    della    comunita'
universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni  ostacolo  che  si
frapponga allo svolgimento  delle  attivita'  e  alla  fruizione  dei
servizi universitari. 
    9. L'Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della
qualita'  delle  proprie  strutture   e   sovraintende   all'adeguato
svolgimento delle  procedure  di  assicurazione  della  qualita'.  Il
sistema si basa su meccanismi di  autovalutazione  e  di  valutazione
esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle  attivita'
svolte. 
    10. L'universita' ispira la propria  attivita'  amministrativa  e
gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione,  di
pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di
semplicita',   efficienza   e   snellimento   delle   procedure,   di
responsabilita' individuale nell'attuazione  delle  decisioni  e  nel
controllo della regolarita' degli atti, di  trasparenza,  certezza  e
prevedibilita' nell'evoluzione  della  spesa  per  il  personale,  di
valutazione, valorizzazione  delle  competenze  professionali  e  del
merito. 
    Le  funzioni  dei  soggetti  responsabili  del   procedimento   e
l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con  apposito
regolamento.