Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Sommario TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Principi fondamentali Art. 2 - Liberta' di ricerca e di insegnamento Art. 3 - Formazione del personale Art. 4 - Fonti di finanziamento Art. 5 - Statuto Art. 6 - Regolamenti Art. 7 - Codice etico TITOLO II - STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 8 - Strutture didattiche e di ricerca Art. 9 - Dipartimenti Art. 10 - Consiglio di Dipartimento Art. 11 - Direttore del Dipartimento e Giunta Art. 12 - Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti Art. 14 - Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca TITOLO III - ORGANI DELL'ATENEO Art. 15 - Organi dell'Ateneo Art. 16 - Rettore Art. 17 - Senato accademico Art. 18 - Consiglio di amministrazione Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti Art. 20 - Nucleo di valutazione Art. 21 - Direttore generale TITOLO IV - ALTRI ORGANISMI DI ATENEO Art. 22 - Consiglio degli studenti Art. 23 - Comitati etici Art. 24 - Collegio di disciplina Art. 25 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 26 - Presidio della qualita' Art. 27 - Tavolo di consultazione TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Art. 28 - Principi Art. 29 - Funzioni dirigenziali Art. 30 - Sistema bibliotecario di Ateneo Art. 31 - Strutture di servizio Art. 32 - Centri di ricerca interuniversitari e internazionali Art. 33 - Comitato per lo sport universitario TITOLO VI - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI Art. 34 - Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture collegiali Art. 35 - Partecipazione a organismi privati Art. 36 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' Art. 37 - Logotipo Art. 38 - Norme comuni, transitorie e finali Preambolo L'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo, Fondata nel 1506, a seguito del riordinamento del collegio dei dottori di Urbino; Universita' libera, a partire dal regio decreto del 23 ottobre 1862, n. 912, conservando tale status anche con il regio decreto dell'8 febbraio 1925, n. 230; Intitolata nel 2003 a Carlo Bo, sotto il cui piu' che cinquantennale impulso raggiunge grande prestigio; Statalizzata nel 2007 e oggi Ateneo a vocazione internazionale; Rivendicando la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione, del quale, con il presente statuto, fa propri principi, strumenti, obiettivi; Sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore; Affermando il proprio carattere pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico e la sua natura di istituzione pubblica, che gode a nome della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile; Sita in Urbino citta' patrimonio mondiale dell'umanita' dove si ripropone di sviluppare la vocazione di citta' Campus, a misura di studente, valorizzando tradizioni, radici, storia e mettendole al servizio dello sviluppo civile, culturale e scientifico della comunita' locale, nazionale e internazionale; Ha adottato il presente statuto in ottemperanza alla legge n. 240 del 2010. Art. 1. Principi fondamentali 1. L'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo e' istituzione pubblica, ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato; ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia. 2. Ai fini del presente statuto per «Universita'» e «Ateneo» si intende la «Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo» avente sede nella citta' di Urbino. 3. I fini primari dell'universita' sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio. 4. L'universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attivita' e servizi di orientamento e di assistenza didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e studentesse. 5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove forme di consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con istituzioni e aziende pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali. L'universita' sostiene con ogni mezzo adeguato la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'. 6. L'universita' riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilita' della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio. Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale. 7. L'universita' garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle condizioni di salute, all'eta', all'orientamento sessuale, allo stato civile. L'universita' assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona. 8. L'universita' adotta i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la loro effettiva partecipazione alla vita della comunita' universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni ostacolo che si frapponga allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari. 9. L'Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualita' delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte. 10. L'universita' ispira la propria attivita' amministrativa e gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione, di pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di semplicita', efficienza e snellimento delle procedure, di responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni e nel controllo della regolarita' degli atti, di trasparenza, certezza e prevedibilita' nell'evoluzione della spesa per il personale, di valutazione, valorizzazione delle competenze professionali e del merito. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.