Art. 13. Commissione paritetica docenti-studenti 1. In ogni Dipartimento e' istituita la commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attivita' di valutazione, consultazione e controllo sulle attivita' didattiche e di servizio agli studenti e studentesse. 2. La commissione e' costituita da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di Dipartimento, e di studenti e studentesse, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo, che stabilisce altresi' la composizione numerica, la durata in carica e le modalita' di funzionamento dell'organo.