Art. 17. Senato accademico 1. Il Senato accademico ha funzioni di programmazione, consultazione e controllo, di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e le altre strutture dell'universita'. 2. Spetta al Senato accademico, in particolare: a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio: sulla didattica, la ricerca e i servizi agli studenti e studentesse; sull'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca; sul piano strategico e sui piani triennali di sviluppo, anche edilizio, ivi compreso il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, presentati dal rettore al consiglio di amministrazione; b) esprimere parere: sul bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal rettore; sulla proposta del rettore di conferimento e di revoca dell'incarico di direttore generale; sulla proposta di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; sulla proposta di designazione, formulata dal rettore, dei membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; su ogni misura intesa a garantire il diritto allo studio, ivi compresa la determinazione di tasse e contributi degli studenti e studentesse, nonche' sui rapporti con le istituzioni territoriali preposte alla tutela di tale diritto; sulla proposta, formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; c) esprimere parere su ogni altra materia ad esso sottoposta dal rettore; d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo comma 7, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto, le modifiche di statuto, il codice etico di Ateneo e le sue modifiche, nonche' i regolamenti nei casi e secondo le procedure del presente statuto; f) definire, nel rispetto delle norme di legge, i requisiti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione; g) provvedere secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 7, a maggioranza assoluta dei suoi componenti alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione; h) designare nei casi e secondo le procedure previsti dal presente statuto i componenti degli organi dell'Ateneo; i) deliberare sulla proposta del rettore, in ordine alle violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare. 3. Il Senato accademico e' composto da diciotto membri: a) il rettore, che lo presiede; b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse; c) dodici docenti eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali: 1) non meno di tre e non piu' di sei direttori di Dipartimento; 2) non meno di sei e non piu' di nove professori associati o ricercatori, inclusi gli eventuali eletti tra i direttori di Dipartimento, garantendo comunque la presenza di almeno un ricercatore e di almeno un professore associato. Qualora tra i direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente punto viene elevato in modo da risultare pari al numero dei direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato, piu' un posto da riservare a un ricercatore. Si procedera' prima all'elezione dei direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori nel numero massimo dei posti ancora disponibili e rispettando le previsioni del punto 2 della lettera c) del presente articolo e, infine, all'elezione dei rimanenti docenti. L'elettorato attivo spetta indistintamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori. d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) sono eletti secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo. 4. Il Senato accademico dura in carica tre anni a decorrere dal 1° novembre successivo alle elezioni. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale. 5. Il Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri. 6. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di suo impedimento, un funzionario da lui designato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In caso di sua assenza il rettore designa chi assume le funzioni di presidente del Senato accademico. 7. Il Senato accademico, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma 2, lettera d), propone al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del rettore. Le votazioni sono indette dal decano entro dieci giorni dalla deliberazione del Senato accademico, fissandone lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono tutti coloro che godono dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato da parte del decano, il quale assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione.