Art. 19. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo. 2. I compiti e le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto di seguito indicato: a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal Senato accademico; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore. L'incarico e' di tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. I revisori non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell'Ateneo e almeno due di essi, tra gli effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.