Art. 2. Liberta' di ricerca e di insegnamento 1. L'universita' garantisce liberta' di ricerca; assicura la promozione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche anche con propri specifici finanziamenti, favorendo la collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale e la stretta connessione con l'attivita' didattica; tutela l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti. 2. L'universita' garantisce liberta' di insegnamento ai singoli docenti. 3. Il personale docente e' tenuto ad adempiere, nel rispetto dei valori etici, con regolarita' e assiduita' ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonche' a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.