Art. 26. Presidio della qualita' 1. Il presidio della qualita' di Ateneo ha la finalita' di formulare raccomandazioni e linee guida per favorire l'adozione di adeguate politiche della qualita', monitorare l'efficace svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento dell'Ateneo, proponendo strumenti comuni ed attivita' formative ai fini della loro applicazione. 2. La composizione, la nomina, la durata e le modalita' di funzionamento del presidio della qualita' di Ateneo sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.