Art. 5. Statuto 1. Lo statuto e' espressione fondamentale della liberta' e dell'autonomia dell'universita' in conformita' ai principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come attuati dalle disposizioni legislative e regolamentari che espressamente si riferiscono alle universita'. 2. Lo statuto e le sue modifiche, sentiti i Dipartimenti, il comitato unico di garanzia e il consiglio degli studenti, sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le sue modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto. 3. Le modifiche possono essere proposte da qualunque organo dell'Ateneo nonche' da ciascun Dipartimento e dal consiglio degli studenti e entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.