Art. 3 Deroghe settori ortofrutticolo e olivicolo 1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro il 30 giugno 2020 ed entro il 15 settembre 2020. Restano ferme le disposizioni relative alle modifiche relative all'aiuto finanziario nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita' dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 3. In deroga all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, le domande di pagamento parziale per l'anno 2020 possono essere presentate, rispettivamente, nei periodi 1° maggio-30 giugno e 1° ottobre-30 novembre. 4. In deroga all'art. 19, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019, per l'anno 2020 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in una unica soluzione nel mese di maggio 2020, ferme restando tutte le altre condizioni definite al capitolo 21 dell'allegato al predetto decreto. 5. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 citato in premessa, e' sostituito dal seguente: «2. Le organizzazioni dei produttori gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile». 6. Per l'anno 2020, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori. 7. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 7443 del 12 luglio 2019 e' prorogato al 30 agosto. 8. All'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera j) del decreto ministeriale n. 7442 del 12 luglio 2019, la data del «30 giugno 2020» e' sostituita con «31 ottobre 2020».