Art. 2 
 
                              Indagini 
 
  1. I servizi  fitosanitari  regionali,  in  collaborazione  con  le
strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza,
eseguono annualmente indagini per verificare la  presenza  di  Cimice
asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel  territorio
nazionale. 
  2. L'indagine si sviluppa con  l'osservazione  di  opportuni  siti,
scelti privilegiando le  zone  con  siepi  o  con  arbusti  o  piante
ornamentali  attrattive,  posizionate  al  confine  con  la   coltura
monitorata, nonche' quelle con presenza  di  edifici  nel  raggio  di
20-30 m, che possono avere ospitato le popolazioni svernanti. 
  3. L'indagine puo' essere eseguita: 
  mediante trappole a feromoni di aggregazione posizionate a distanze
adeguate, gia' a partire da fine marzo  nelle  aziende  agricole  che
abbiano  una  presenza   di   colture   (o   di   piante   spontanee)
potenzialmente attrattive per la cimice per  la  presenza  di  frutti
(drupe, bacche ecc.) anche secchi (samare di acero, frassino, ailanto
ecc.). Il tipo e il numero di trappole,  nonche'  la  metodologia  da
utilizzare, sono decisi  in  base  alle  circostanze  locali  e  alle
caratteristiche territoriali; 
  mediante ispezioni visive della vegetazione, in  particolare  della
parte alta della chioma nelle prime ore del mattino, nel  momento  in
cui le cimici sono meno mobili; 
  mediante tecniche di scuotimento delle branche, ove opportuno. 
  4. I servizi fitosanitari regionali raccolgono, anche  coinvolgendo
i produttori e le loro  organizzazioni,  i  dati  relativi  ai  danni
provocati dalla Cimice asiatica, la loro tipologia e il loro  impatto
economico.