Art. 3 
 
                         Misure d'emergenza 
 
  1. I servizi fitosanitari regionali sulla base delle  attivita'  di
indagine di cui all'art. 2, distinguono le  aree  in  funzione  della
densita' di popolazione della Cimice asiatica. 
  2. I servizi  fitosanitari  regionali,  in  collaborazione  con  le
strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza,
prescrivono le misure d'intervento nelle varie aree, per l'attuazione
delle strategie di controllo ad oggi risultate piu'  efficaci  contro
la Cimice asiatica, attraverso un approccio integrato delle  seguenti
possibili misure: 
  trappole a feromoni di aggregazione per cattura massale; 
  reti antinsetto; 
  metodi  meccanici  di  eliminazione   della   vegetazione   erbacea
spontanea; 
  metodi chimici. 
  3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento  della  cimice
asiatica  devono  essere  integrati  in  una  strategia   di   difesa
complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a
minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari.  I
trattamenti  insetticidi  sono  da  effettuarsi  sugli   appezzamenti
ricadenti  nelle  zone  di  piu'  alta  infestazione,  con  formulati
commerciali  autorizzati  per  lo  specifico  impiego,   secondo   le
prescrizioni di etichetta.