L'AUTORITA' DI GESTIONE 
                 del Programma nazionale di sviluppo 
                    rurale 2014-2020 - Misura 4.3 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  ed  in
particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  su  finanziamento,   gestione   e
monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1242   della
Commissione, del 10  luglio  2017  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 21
novembre 2015 con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  di
sviluppo rurale nazionale (PSRN) per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503  della
Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo
spostamento  di  risorse  pubbliche  pari  complessivamente  a   euro
97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3; 
  Visto il Programma di sviluppo  rurale  nazionale  con  particolare
riferimento agli  investimenti  in  infrastrutture  per  lo  sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il  risparmio  di  energia  e  risorse  idriche,  sottomisura:  4.3 -
Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in
infrastrutture irrigue; 
  Tenuto conto che il regime  di  aiuto  previsto  nell'ambito  della
sottomisura 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' attivato con specifico  bando
pubblico  con  il  quale  sono  definite   le   condizioni   per   la
presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle
di pagamento, nonche' le modalita' di accesso  ai  benefici  previsti
dalla misura con indicazione, tra  l'altro,  dei  requisiti  e  delle
condizioni di ammissibilita' per la concessione dei  finanziamenti  e
l'individuazione degli obblighi e degli impegni che  il  beneficiario
e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e'  correlata  l'erogazione
degli aiuti concessi; 
  Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 «Disciplina
del regime di  condizionalita'  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 113  del  5
maggio 2020 ed in particolare l'art. 24, comma 1, secondo capoverso a
termini del quale «Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo
rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli
impegni previsti dai programmi ed i  relativi  livelli  di  gravita',
entita'  e  dura  di  ciascuna  violazione   siano   verificabili   e
controllabili in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  62  del
regolamento (UE) n. 1305/2013»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  31990  del  30  dicembre  2016
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27/01/2017  al  foglio   53,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  64
del 17 marzo 2017 con cui sono stati approvati il bando di  selezione
delle  proposte  progettuali  sottomisura  4.3  -  «investimenti   in
infrastrutture  per  lo  sviluppo  l'ammodernamento  e  l'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai  terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l'approvvigionamento e il risparmio di  energia  e  risorse  idriche,
tipologia  di  operazione  4.3.1 -  investimenti  in   infrastrutture
irrigue» ed i relativi allegati; 
  Visti i decreti ministeriali n. 15180 del 28 marzo 2019 e n.  39484
del 9 dicembre 2019 con i quali sono stati modificati rispettivamente
l'art. 10.2 «Domanda di pagamento per richiesta di Anticipo» e l'art.
10.3 del bando «Domanda di pagamento intermedia»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 4491 del 10 febbraio 2020  con  il
quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria finanziando
le residue domande collocatesi in posizione utile al sostegno; 
  Considerato che: 
    il bando di  selezione  dispone  all'art.  6.2:  «La  percentuale
massima ammessa per le spese generali  ammonta  al  12%  dell'importo
calcolato come somma delle seguenti voci di  costo:  I)  lavori;  II)
forniture;  III)  espropri;  IV)  oneri  di  allaccio;  V)  oneri  di
discarica; VI) lavori in economia» e non considera la voce  di  costo
«Altro» che e' un contenitore  nel  quale  l'all.3  del  bando  e  la
domanda informatica consentono al beneficiario di collocare  tutti  i
costi che non trovano specifica collocazione nelle  su  elencate  sei
voci; 
    per la determinazione della voce di costo «Spese Generali» l'art.
10.3 dispone: «La rimodulazione del quadro economico prevede anche la
rideterminazione  dell'IVA  e  degli  importi  relativi  alle   spese
generali ammesse.» e occorre esplicitare, nulla essendo  disposto  al
riguardo, che  l'importo  cosi'  calcolato  e'  comprensivo  d'I.V.A.
conformemente a quanto disciplinato dalle linee guida  approvate  con
decreto  ministeriale  n.  4080/2017  regolante  la  disciplina   dei
rapporti intercorrenti tra  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ed  i  concessionari,  per  la  realizzazione
sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore
irriguo e progetti connessi; 
    l'art. 10.3 recita «Il valore massimo degli imprevisti e' fissato
al 5% dell'importo  contrattualizzato  a  seguito  di  aggiudicazione
definitiva   delle   procedure   di   evidenza    pubblica    oggetto
dell'operazione e comunque non superiore al 50%  dei  ribassi  d'asta
ottenuti», elencando, tuttavia, nello stesso periodo le voci di costo
sulle quali la percentuale va calcolata; 
  Rilevato che: 
    l'art. 10.3 del bando come  formulato  da'  adito  ad  incertezze
interpretative  in  fase  applicativa,  sia  con   riferimento   alla
determinazione dell'importo di cui alla voce  «Spese  generali»,  che
alla determinazione dell'importo della voce «Imprevisti»; 
    l'allegato  3  Quadro  economico,  cronoprogramma  di   spesa   e
tempistica di realizzazione del bando  riporta  un  quadro  economico
tipo con indicazione di tutte le voci di spesa previste; 
  Ritenuto che: 
    la percentuale per il calcolo  dell'importo  relativo  alla  voce
«Spese generali» sia da applicare sulla somma delle voci di costo  I)
lavori e oneri della sicurezza, II)  forniture,  III)  espropri,  IV)
oneri di allaccio, V) oneri di discarica,  VI)  lavori  in  economia,
VII) Altro; 
    l'aliquota del 12  %,  determinata  prendendo  a  riferimento  la
percentuale piu' bassa tra quelle individuate dall'art.  5,  comma  3
delle linee guida approvate con decreto ministeriale n. 4080/2017 per
i finanziamenti di opere  infrastrutturali  irrigue,  sia  congrua  e
tuteli gli interessi finanziari  della  UE  e  che  l'importo,  debba
considerarsi comprensivo  d'IVA  secondo  quanto  disciplinato  dalle
stesse linee guida (art. 5); 
    per la voce  «Imprevisti»  la  percentuale  del  5%  dell'importo
contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza ed il tetto massimo
del 50% del totale dei ribassi d'asta e'  chiaramente  stabilita  dal
bando ed e'  contenuta  nei  limiti  dell'art.  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010; 
    risulta opportuno oltre che necessario integrare  e  chiarire  il
bando di selezione, sia all'art. 10.3 con riferimento al criterio  di
rideterminazione delle voci di costo «Spese generali» e «Imprevisti»,
sia conseguentemente all'allegato 3 «Quadro economico, cronoprogramma
di spesa  e  tempistica  di  realizzazione»,  al  fine  di  eliminare
incertezze interpretative da parte dei beneficiari; 
    le integrazioni e i chiarimenti che si intendono  apportare,  non
inficiando i criteri di ammissibilita' delle domande  presentate  dai
beneficiari e gia' ammesse a  sostegno,  non  alterano  il  principio
della «par condicio» dei partecipanti e non possiedono  alcun  valore
innovativo, sia con riferimento alle disposizioni del bando, sia  con
riferimento alla normativa nazionale e comunitaria; 
  Considerato inoltre che: 
    AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165,  e
15 giugno 2000, n. 188, e' organismo pagatore ed in quanto tale  cura
l'erogazione degli aiuti previsti dalle  disposizioni  comunitarie  a
carico del FEARS, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1  del  regolamento
(UE)  n.  1306  del   2013   ed   effettua   i   relativi   controlli
(amministrativi, in loco ed ex post); 
    occorre recepire  e  dare  attuazione,  per  la  sottomisura  4.3
Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in
infrastrutture irrigue al richiamato decreto ministeriale n. 2588 del
10 marzo 2020; 
    l'allegato 12 - «Tabella delle riduzioni e sanzioni»  cosi'  come
pubblicato contiene impegni alcuni dei quali non sono pertinenti alla
misura  in  argomento  o  eccessivamente  generici   e   dunque   non
applicabili; 
    conseguentemente, al fine di consentire ad AGEA la verifica degli
impegni in sede di controllo (amministrativo, in loco  ed  ex  post),
occorre  modificare  il  documento  «Allegato  12  -  Tabella   delle
riduzioni e sanzioni»; 
  Ritenuto opportuno, ai fini  di  una  migliore  comprensione  dello
«art. 10.3 Domanda di pagamento intermedia» del bando, da  parte  dei
beneficiari, pubblicare il testo  coordinato  che  tenga  conto,  sia
delle modifiche approvate  con  precedente  decreto  ministeriale  n.
39484 del 9 dicembre 2019, sia di quelle approvate  con  il  presente
provvedimento per le motivazioni indicate in premessa: 
  Visti i documenti allegati al presente provvedimento  di  cui  sono
parte integrante: 
    «art. 10. 3 Domanda di pagamento intermedia» Documento  A  (testo
coordinato con dell'art. 10.3); 
    «Allegato  3  Quadro  economico,  cronoprogramma   di   spesa   e
tempistica di realizzazione» rispettivamente inseriti  negli  omonimi
documenti  allegati  al  presente   provvedimento   di   sono   parte
integrante, e Documento B; 
    «Allegato 12 Tabella delle riduzioni e sanzioni» Documento C; 
  Sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che,  in
qualita' di organismo pagatore del  PSRN  2014 -  2020,  deputato  ai
controlli da effettuare prima dei pagamenti ma anche quelli ex  post,
con comunicazione mail del 23 giugno  2020,  verificati  i  contenuti
dell'«Allegato 12 - Tabella  delle  riduzioni  e  sanzioni»  e  delle
modifiche apportate, ha espresso parere  favorevole  condividendo  il
contenuto del documento sottoposto con riferimento  ai  requisiti  di
verificabilita' e controllabilita' degli  impegni  e  degli  obblighi
contenuti in quanto coerente con quanto  disposto  dall'art.  62  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  A termini delle vigenti disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Si approvano i documenti di seguito elencati parti  integranti  del
presente provvedimento: 
    «art. 10.3 Domanda di pagamento intermedia» Documento A; 
    «Allegato 3 del bando Quadro economico, cronoprogramma di spesa e
tempistica di realizzazione» Documento B; 
    «Allegato 12 - Tabella delle riduzioni e sanzioni» Documento C.