Art. 2 
 
                Domanda e requisiti di partecipazione 
 
  1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta e
inviata  esclusivamente   con   modalita'   telematiche,   compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
  Il  modulo  della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione  e  invio  telematico  saranno  disponibili  dal  giorno
successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
  2. Per la partecipazione al concorso pubblico  di  cui  all'art.  1
sono richiesti i seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) laurea magistrale  o  specialistica  o  titoli  equiparati  ed
equipollenti di cui al comma 5; 
    e) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  funzioni   di
dirigente di esecuzione penale esterna; 
    f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il  31  dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  secondo
la vigente normativa italiana. 
  3. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai  sensi  dell'art.  127,
primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  ai
sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge  e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
  4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. 
  5. Per l'ammissione al concorso di dirigente di  esecuzione  penale
esterna e' richiesta  la  laurea  magistrale  conseguita  presso  una
universita' o  presso  altro  istituto  di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente  ad  una  delle  seguenti  classi:  LM-87  -
Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 -  Sociologia  e  ricerca
sociale, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57
- Scienze dell'educazione degli adulti e della  formazione  pedagogia
continua,  LM-85  -  Scienze  pedagogiche,  LM-63  -  Scienze   delle
pubbliche amministrazioni, LMG/01 - Giurisprudenza, LM/62  -  Scienze
della  politica,  LM-56  -  Scienze  dell'economia,   ovvero   laurea
specialistica  conseguita  presso  una  universita'  o  presso  altro
istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente  a  una
delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre  2000:  57/S  -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 89/S
- Sociologia, 49/S - Metodi per la  ricerca  empirica  nelle  scienze
sociali, 22/S - Giurisprudenza,  102/S  -  Teoria  e  tecniche  della
normazione e dell'informazione  giuridica,  56/S  - Programmazione  e
gestione dei  servizi  educativi  e  formativi,  70/S  Scienze  della
politica, 64/S - Scienze dell'economia, 87/S -  Scienze  pedagogiche,
LS-71 - Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni.  Sono,  altresi',
ammessi i diplomi di laurea conformi alla  tabella  di  equiparazione
tra lauree di vecchio ordinamento,  lauree  specialistiche  e  lauree
magistrali allegata al decreto interministeriale  9  luglio  2009.  I
predetti titoli di studio si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
ovvero sia stata attivata la predetta procedura  di  equivalenza.  Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove di  concorso,  in  attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza puo'  essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove  superata,
e l'effettiva attivazione deve comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 
  6. Il concorso di accesso al  ruolo  dei  dirigenti  di  esecuzione
penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consiste  in
tre prove scritte e una prova orale. In  considerazione  dell'urgenza
di garantire la rapida copertura  dei  posti  autorizzati,  le  prove
scritte si svolgeranno con le modalita' di cui ai commi da 7 a 15. 
  7. La prima prova scritta  consiste  in  una  serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
    a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento  al
libro IV, titolo I e libro X del codice di procedura penale e diritto
penitenziario,  con  particolare   riferimento   all'osservazione   e
trattamento dei condannati  ed  alle  misure  e  sanzioni  penali  di
comunita' per adulti; 
    b) diritto amministrativo e contabilita' di stato; 
    c) elementi di diritto costituzionale e pubblico; 
    d) elementi di diritto penale; 
    e) metodologia del servizio sociale con  particolare  riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; 
    f) sociologia dell'organizzazione,  con  particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
    g) Sociologia della marginalita' e della devianza e criminologia. 
  8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in  base  al  punteggio,  tra  i  primi  centottanta,
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
candidato classificato all'ultimo posto utile. 
  9. Il punteggio conseguito nella prima prova  scritta  concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
  10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento  di
due  elaborati,  il  primo  vertente  sulle   materie   di   cui   al
sottoindicato punto  a)  ed  il  secondo  sulle  materie  di  cui  al
sottoindicato punto b): 
    a)  diritto  dell'esecuzione   penale,   diritto   penitenziario,
disciplina di cui agli articoli da 3 a  8  della  legge  n.  67/2014,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, art. 54, comma  6,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli  186,  comma
9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, con particolare riferimento all'osservazione e  trattamento  dei
condannati ed all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione
e alle sanzioni penali di comunita' per adulti; 
    b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza  e
criminologia, con riferimento allo studio delle condotte  devianti  e
antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed  al  trattamento
delle  stesse  ai  fini  della  prevenzione  della  recidiva  e   del
reinserimento sociale. 
  11. Dette prove, la cui durata  e'  stabilita  in  otto  ore,  sono
svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima  per
il superamento della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 
  12. Alla prova orale sono ammessi a  partecipare  i  candidati  che
nelle predette prove scritte di cui al comma  10  abbiano  conseguito
una votazione non inferiore a 21/30. 
  13. La prova orale verte  sulle  stesse  materie  delle  tre  prove
scritte e inoltre sulle seguenti materie: 
    a)  diritto  del  lavoro,  con   particolare   riferimento   alla
disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; 
    b) elementi di procedura penale. 
  14. La  prova  orale  comprendera'  altresi'  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua straniera
e  delle  capacita'  e  attitudini  all'uso  di   apparecchiature   e
applicazioni  informatiche.  L'accertamento  della  conoscenza  della
lingua inglese e di eventuale altra lingua, scelta dal candidato  tra
quelle previste nel  bando,  consistera'  in  una  traduzione  (senza
ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La  prova
orale di informatica sara' diretta ad accertare il possesso, da parte
dei  candidati  di  un   livello   di   conoscenza   dell'uso   delle
apparecchiature e delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  in
linea con gli standard europei, da  realizzarsi  anche  mediante  una
verifica applicativa. Per la prova orale la Commissione  esaminatrice
e'  integrata  con  esperti  nelle  materie  indicate  di  lingua   e
informatica. 
  15. La prova orale si intendera' superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.