Art. 10 L'Assemblea nazionale e il presidente dell'Assemblea nazionale L'Assemblea nazionale e' il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo; e' convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa nella prima seduta successiva al Congresso nazionale, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha la durata di tre anni. L'Assemblea nazionale e' convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il coordinatore nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale. Il presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di Cambiamo!, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea nazionale e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sara' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sara' sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di Cambiamo!. L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facolta' di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea nazionale, in particolare: a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale; b) puo', tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; c) stabilisce, su proposta del coordinatore nazionale, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; d) elegge, su proposta del coordinatore nazionale, il segretario amministrativo nazionale; e) elegge i probiviri; f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone la data; g) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; h) decide l'eventuale revoca o decadenza del coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso nazionale. Sono membri dell'Assemblea nazionale: a) il presidente dell'Assemblea; b) il coordinatore nazionale; c) i coordinatori regionali; d) i coordinatori provinciali e delle grandi citta'; e) i membri della Direzione nazionale; f) i membri della Segreteria nazionale; g) i membri delle Direzioni regionali; h) i parlamentari nazionali ed europei; i) i presidenti di regione; l) gli assessori regionali; m) i consiglieri regionali; n) i presidenti di provincia; o) i sindaci dei comuni con oltre quindicimila abitanti.