Art. 10 
 
   L'Assemblea nazionale e il presidente dell'Assemblea nazionale 
 
  L'Assemblea nazionale e' il  massimo  organo  deliberativo  tra  un
Congresso nazionale e il successivo; e' convocata  e  presieduta  dal
presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa  nella  prima
seduta  successiva  al  Congresso  nazionale,  promuove  e   coordina
l'azione politica del partito e ne definisce le linee  strategiche  e
organizzative. 
  Il presidente dell'Assemblea nazionale ha la durata di tre anni. 
  L'Assemblea nazionale e'  convocata  obbligatoriamente  almeno  una
volta  all'anno  e  ogni  qualvolta  lo  richieda   il   coordinatore
nazionale, la Direzione nazionale o almeno un  terzo  dei  componenti
dell'Assemblea nazionale. 
  Il presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante  comunicazione
via  posta  elettronica  e/o  pubblicazione  sul  sito  internet   di
Cambiamo!, almeno quindici giorni prima, e stabilisce  il  luogo,  la
data, l'ora e l'ordine del giorno. 
  L'Assemblea  nazionale   e'   validamente   costituita   in   prima
convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto
al voto; in  seconda  convocazione  qualunque  sia  il  numero  degli
intervenuti. 
  Sia in prima sia in  seconda  convocazione  le  deliberazioni  sono
validamente adottate a maggioranza dei  voti  espressi.  In  caso  di
parita' prevale il voto del presidente dell'Assemblea. 
  Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sara' redatto, su  apposito
libro, il relativo verbale, che  sara'  sottoscritto  dal  presidente
dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. 
  Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea  nazionale,  le  relative
deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati  nel  sito
internet di Cambiamo!. 
  L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e  ha  facolta'
di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea  nazionale,  in
particolare: 
    a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica
nazionale; 
    b)  puo',  tra  un  Congresso  e  il  successivo,  modificare  ed
integrare  lo  statuto  nazionale,  modificare  il   simbolo   e   la
denominazione con voto a maggioranza qualificata dei  due  terzi  dei
presenti; 
    c) stabilisce, su proposta del coordinatore nazionale, l'adesione
e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od
internazionali; 
    d) elegge, su proposta del coordinatore nazionale, il  segretario
amministrativo nazionale; 
    e) elegge i probiviri; 
    f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone
la data; 
    g) approva, entro il 31 maggio di ogni  anno,  il  rendiconto  di
esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; 
    h)  decide  l'eventuale  revoca  o  decadenza  del   coordinatore
nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi  dei
componenti. 
  L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso  nazionale.
Sono membri dell'Assemblea nazionale: 
    a) il presidente dell'Assemblea; 
    b) il coordinatore nazionale; 
    c) i coordinatori regionali; 
    d) i coordinatori provinciali e delle grandi citta'; 
    e) i membri della Direzione nazionale; 
    f) i membri della Segreteria nazionale; 
    g) i membri delle Direzioni regionali; 
    h) i parlamentari nazionali ed europei; 
    i) i presidenti di regione; 
    l) gli assessori regionali; 
    m) i consiglieri regionali; 
    n) i presidenti di provincia; 
    o) i sindaci dei comuni con oltre quindicimila abitanti.