Art. 11 
 
                       La Direzione nazionale 
 
  La Direzione nazionale e' composta  da  cento  membri  compreso  il
coordinatore nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con il metodo
delle primarie aperte,  contestualmente  al  coordinatore  nazionale,
garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata  di  tre
anni. 
  La Direzione nazionale e' convocata e presieduta  dal  coordinatore
nazionale. 
  Sono, comunque, membri di  diritto  della  Direzione  nazionale,  a
titolo consultivo, se non gia'  eletti  dal  Congresso  nazionale,  i
parlamentari, i consiglieri e  assessori  regionali,  i  coordinatori
regionali, il segretario amministrativo nazionale,  i  presidenti  di
regione e i sindaci di  comune  capoluogo  iscritti  a  Cambiamo!,  i
componenti la Segreteria nazionale e il  responsabile  nazionale  dei
giovani. 
  La Direzione nazionale attua le  linee  politiche  del  partito  in
conformita'   agli   orientamenti   del   Congresso    nazionale    e
dell'Assemblea nazionale, coadiuva il  coordinatore  nazionale  nella
direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed e'
consultata sulle questioni politiche ed organizzative di  particolare
rilievo. 
  La Direzione nazionale  e'  convocata  dal  coordinatore  nazionale
almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di  almeno
1/3 dei suoi componenti. 
  La Direzione  nazionale  delibera  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto, prevale  quello
espresso dal coordinatore nazionale. 
  La Direzione nazionale, in particolare: 
    a) approva i dati del tesseramento; 
    b) ratifica le liste per le elezioni regionali; 
    c) determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta
dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli
eletti nelle assemblee rappresentative; 
    d)  delibera  sui  documenti  e  sulle  proposte  da   sottoporre
all'Assemblea nazionale; 
    e) nomina la societa' di revisione contabile o il revisore unico; 
    f) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture
territoriali; 
    g) definisce il numero di componenti delle  direzioni  regionali,
provinciali e delle citta' metropolitane tenendo conto degli abitanti
e degli iscritti del territorio considerato; 
    h) approva lo statuto dell'organizzazione giovanile ed  ogni  sua
modifica. 
  La Direzione  nazionale  puo'  dar  vita  a  proprie  articolazioni
operative interne per meglio condurre la propria attivita'.