Art. 14 Gli organi regionali Il Congresso regionale e' il massimo organo della struttura regionale di «Cambiamo!», ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella regione e, in conformita' alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il coordinatore regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i coordinatori della citta' metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile regionale dei giovani. La Direzione regionale, in particolare: a) attua nella regione la linea politica del partito; b) approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale; c) formula proposte agli organi nazionali del partito; d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva ratifica. La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La Direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale. Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il coordinatore regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed e' responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati; b) effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali e della citta' metropolitana ove presente; c) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali; d) esprime al segretario amministrativo nazionale il proprio parere sulla nomina del segretario amministrativo regionale. Il coordinatore regionale puo' nominare una segreteria regionale e al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche. Il segretario amministrativo regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal segretario amministrativo nazionale e la sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali. Il segretario amministrativo regionale resta in carica tre anni e decade con lo scioglimento della Direzione regionale. Il segretario amministrativo regionale puo' essere revocato e sostituito in qualsiasi momento, sentito il coordinatore regionale, dal segretario amministrativo nazionale.