Art. 14 
 
                        Gli organi regionali 
 
  Il  Congresso  regionale  e'  il  massimo  organo  della  struttura
regionale di «Cambiamo!», ne fanno parte  tutti  gli  iscritti  della
regione in regola con il versamento  delle  quote  al  momento  della
convocazione, determina la linea politica del partito  nella  regione
e, in conformita' alle linee guida espresse dagli  organi  nazionali,
elegge  i  membri  della  Direzione  regionale  e   il   coordinatore
regionale.  Fanno,  comunque,  parte  di  diritto   della   Direzione
regionale,  a  titolo  consultivo,  se  non  eletti   dal   Congresso
regionale,  gli  esponenti  della  Direzione  nazionale  del  partito
iscritti nella regione, i coordinatori  provinciali,  i  coordinatori
della citta' metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti  nella
regione,  i  consiglieri  e  assessori  regionali,  i  presidenti  di
provincia,  i  sindaci  dei  comuni  capoluogo  di  provincia  e   il
responsabile regionale dei giovani. 
  La Direzione regionale, in particolare: 
    a) attua nella regione la linea politica del partito; 
    b) approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e  del
segretario amministrativo regionale, il rendiconto di  esercizio,  le
linee programmatiche per l'attivita' del partito nella  regione,  nel
rispetto  dei  deliberati  congressuali  e  degli   indirizzi   della
Direzione nazionale; 
    c) formula proposte agli organi nazionali del partito; 
    d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e
le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva ratifica. 
  La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. 
  La  Direzione  regionale  ha  la  stessa  durata  del  coordinatore
regionale. 
  Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito
nella regione, egli svolge azione di  indirizzo  e  di  coordinamento
dell'attivita' degli organi del partito regionale  ed  impartisce  le
direttive sull'attivita' e sull'organizzazione  nella  regione  sulla
base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. 
  Il coordinatore regionale, in particolare: 
    a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed e'  responsabile
dell'esecuzione dei suoi deliberati; 
    b)  effettua  consultazioni   periodiche   con   i   coordinatori
provinciali e della citta' metropolitana ove presente; 
    c) cura i rapporti con le istituzioni,  i  partiti,  la  societa'
civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali; 
    d) esprime al  segretario  amministrativo  nazionale  il  proprio
parere sulla nomina del segretario amministrativo regionale. 
  Il coordinatore regionale puo' nominare una segreteria regionale  e
al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche. 
  Il  segretario  amministrativo  regionale  e'  responsabile   della
gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite  dal
segretario  amministrativo  nazionale  e  la  sua  azione  e'  sempre
indirizzata alla realizzazione degli obiettivi  politici  individuati
dal coordinatore regionale e dagli organi regionali. 
  Il segretario amministrativo regionale resta in carica tre  anni  e
decade con lo scioglimento della Direzione regionale. 
  Il segretario  amministrativo  regionale  puo'  essere  revocato  e
sostituito in qualsiasi momento, sentito il  coordinatore  regionale,
dal segretario amministrativo nazionale.